Under 19
Anno sportivo 2024-2025

2° Turno - Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo - Pinerolo (TO)

25497
28/10/2024
15:00
1 - 3
Ora d'inizio: 15:03
Ora di fine: 17:18
Team T1T2T3OTSO Finale
Alps Ice Academy U19 00100 1
Storm Pinerolo U19 11100 3
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 033

    Data: 2024-11-01

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 29/10/2024 e supplemento di rapporto del 30/10/2024 relativi all'incontro (25497) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo - Pinerolo (TO) il 28/10/2024 tra Alps Ice Academy U19 (811) e Storm Pinerolo U19 (540).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Pietro Perrone per Perrone
    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 38.19, il predetto giocatore, durante un’azione di gioco, in una zona del campo dove non era presente il disco ed a seguito di un alterco con un avversario (#4 RADMUELLER Tom), colpiva con violenza quest’ultimo (impugnando il bastone con due mani), una prima volta nella parte lombare e successivamente nella parte posteriore delle gambe sprovvista di protezione.
    Veniva pertanto sanzionato con una penalità maggiore (5’) più automatica penalità di partita di cattiva condotta per il fallo di colpo di bastone "Slashing", secondo la regola 61.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Il giocatore che subiva la carica rimaneva per qualche minuto disteso sulla pista ghiacciata e successivamente veniva accompagnato presso la propria panca. Dopo i dovuti accertamenti il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, la condotta fallosa descritta appare violenta ed idonea a mettere in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario. Come spesso questo GUS è costretto a sottolineare nelle proprie decisioni, l’utilizzo del bastone come arma atta ad offendere, anziché - come dovrebbe - esclusivamente come strumento di gioco, non può essere in alcun modo tollerato e conseguentemente dev’essere punito con necessaria severità.
    Nel caso di specie, pur in assenza di conseguenze lesive apparenti, appare congrua la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate.

    Motivazione:
    Pietro Perrone
    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 38.19, il predetto giocatore, durante un’azione di gioco, in una zona del campo dove non era presente il disco ed a seguito di un alterco con un avversario (#4 RADMUELLER Tom), colpiva con violenza quest’ultimo (impugnando il bastone con due mani), una prima volta nella parte lombare e successivamente nella parte posteriore delle gambe sprovvista di protezione.
    Veniva pertanto sanzionato con una penalità maggiore (5’) più automatica penalità di partita di cattiva condotta per il fallo di colpo di bastone "Slashing", secondo la regola 61.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Il giocatore che subiva la carica rimaneva per qualche minuto disteso sulla pista ghiacciata e successivamente veniva accompagnato presso la propria panca. Dopo i dovuti accertamenti il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, la condotta fallosa descritta appare violenta ed idonea a mettere in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario. Come spesso questo GUS è costretto a sottolineare nelle proprie decisioni, l’utilizzo del bastone come arma atta ad offendere, anziché - come dovrebbe - esclusivamente come strumento di gioco, non può essere in alcun modo tollerato e conseguentemente dev’essere punito con necessaria severità.
    Nel caso di specie, pur in assenza di conseguenze lesive apparenti, appare congrua la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Storm Pinerolo U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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