Under 19
Anno sportivo 2024-2025

4° Turno - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

25506
02/10/2024
19:00
4 - 12
Ora d'inizio: 19:14
Ora di fine: 21:32
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice Bulldogs U19 12100 4
HC Aosta U19 33600 12
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 012

    Data: 2024-10-05

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 03/10/2024 relativo all'incontro (25506) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 02/10/2024 tra HC Valpellice Bulldogs U19 (637) e HC Aosta U19 (612).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Simone Agli' per Agli'
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 39.06, il giocatore #5 della squadra “A” AGLI' Simone ed il giocatore #24 della squadra “B” TORCHIO Nicolò, avviavano una rissa, togliendosi i quanti. L'arbitro cercava di porre fine all’alterco, ma lo stesso proseguiva ugualmente. Entrambi i giocatori venivano così puniti con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti disciplinari specifici contestabili, appare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Nicolò Torchio per Torchio
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 39.06, il giocatore #5 della squadra “A” AGLI' Simone ed il giocatore #24 della squadra “B” TORCHIO Nicolò, avviavano una rissa, togliendosi i quanti. L'arbitro cercava di porre fine all’alterco, ma lo stesso proseguiva ugualmente. Entrambi i giocatori venivano così puniti con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti disciplinari specifici contestabili, appare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    per 2 giornate inflitte al giocatore Thomas Luca Badoglio per Badoglio
    A seguito di supplemento di rapporto emerge che, al minuto 39.25, il predetto giocatore colpiva volontariamente con il bastone all’altezza del viso un avversario che, fortunatamente, in quanto protetto dalla griglia, non riportava lesioni. Il giocatore colpito reagiva colpendo con il proprio bastone sulla schiena l’autore del precedente fallo commesso ai suoi danni, dando così luogo ad una rissa e venendo conseguentemente punito con penalità minori.
    Il BADOGLIO veniva invece sanzionato con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 59.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, pur di fronte all’incompletezza del predetto supplemento di rapporto che non chiarisce sufficientemente il contesto dell’episodio, in particolare se la condotta fallosa si sia verificata nel corso di un’azione di gioco oppure a gioco fermo, ma stante la necessità di soddisfare con urgenza e tempestività l’esigenza punitiva, a fronte di una condotta illecita ampiamente comprovata, il GUS, considerata l’intenzionalità del comportamento violento, idoneo a mettere in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario, ritiene equa, in assenza di conseguenze lesive apparenti, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

    per 2 giornate inflitte al giocatore Mistral Borno per Borno
    A seguito di supplemento di rapporto emerge che, al minuto 57.29, dopo che un giocatore dell’HC Aosta aveva colpito con il bastone il portiere avversario, “reo” di averlo provocato ed essere successivamente caduto sulla pista ghiacciata, veniva a propria volta colpito volontariamente all’altezza del capo con il bastone dal BORNO.
    Quest’ultimo veniva così punito con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 61.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il GUS, considerata l’intenzionalità del comportamento violento, idoneo a mettere in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario, ritiene equa, in assenza di conseguenze lesive apparenti, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

    Motivazione:
    Simone Agli'
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 39.06, il giocatore #5 della squadra “A” AGLI' Simone ed il giocatore #24 della squadra “B” TORCHIO Nicolò, avviavano una rissa, togliendosi i quanti. L'arbitro cercava di porre fine all’alterco, ma lo stesso proseguiva ugualmente. Entrambi i giocatori venivano così puniti con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti disciplinari specifici contestabili, appare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Nicolò Torchio
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 39.06, il giocatore #5 della squadra “A” AGLI' Simone ed il giocatore #24 della squadra “B” TORCHIO Nicolò, avviavano una rissa, togliendosi i quanti. L'arbitro cercava di porre fine all’alterco, ma lo stesso proseguiva ugualmente. Entrambi i giocatori venivano così puniti con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti disciplinari specifici contestabili, appare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Thomas Luca Badoglio
    A seguito di supplemento di rapporto emerge che, al minuto 39.25, il predetto giocatore colpiva volontariamente con il bastone all’altezza del viso un avversario che, fortunatamente, in quanto protetto dalla griglia, non riportava lesioni. Il giocatore colpito reagiva colpendo con il proprio bastone sulla schiena l’autore del precedente fallo commesso ai suoi danni, dando così luogo ad una rissa e venendo conseguentemente punito con penalità minori.
    Il BADOGLIO veniva invece sanzionato con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 59.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, pur di fronte all’incompletezza del predetto supplemento di rapporto che non chiarisce sufficientemente il contesto dell’episodio, in particolare se la condotta fallosa si sia verificata nel corso di un’azione di gioco oppure a gioco fermo, ma stante la necessità di soddisfare con urgenza e tempestività l’esigenza punitiva, a fronte di una condotta illecita ampiamente comprovata, il GUS, considerata l’intenzionalità del comportamento violento, idoneo a mettere in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario, ritiene equa, in assenza di conseguenze lesive apparenti, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

    Mistral Borno
    A seguito di supplemento di rapporto emerge che, al minuto 57.29, dopo che un giocatore dell’HC Aosta aveva colpito con il bastone il portiere avversario, “reo” di averlo provocato ed essere successivamente caduto sulla pista ghiacciata, veniva a propria volta colpito volontariamente all’altezza del capo con il bastone dal BORNO.
    Quest’ultimo veniva così punito con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 61.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il GUS, considerata l’intenzionalità del comportamento violento, idoneo a mettere in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario, ritiene equa, in assenza di conseguenze lesive apparenti, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U19.
    € 52.00 () alla squadra HC Aosta U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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