Decisione n.GSP 24/25 021
Data: 2024-10-18
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 14/10/2024 relativo all'incontro (25527) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio di Pergine - Pergine Valsugana (TN) il 13/10/2024 tra Hockey Pergine U19 (162) e Juniorteams U19 (033).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Nicola Bertoldi per Bertoldi
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il predetto giocatore caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.
Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l’avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Gli altri atleti coinvolti nell’alterco venivano sanzionati con penalità minore.
Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Benedikt Zemmer per Zemmer
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il giocatore BERTOLDI Nicola caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.
Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l’avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Gli altri atleti coinvolti nell’alterco venivano sanzionati con penalità minore.
Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.
Motivazione:
Nicola Bertoldi Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il predetto giocatore caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.
Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l’avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Gli altri atleti coinvolti nell’alterco venivano sanzionati con penalità minore.
Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.
Benedikt Zemmer Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il giocatore BERTOLDI Nicola caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.
Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l’avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Gli altri atleti coinvolti nell’alterco venivano sanzionati con penalità minore.
Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Hockey Pergine U19.
€ 52.00 () alla squadra Juniorteams U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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Decisione n.GSP 24/25 047
Data: 2024-11-22
Documenti su cui si basa la decisione:
Mail dell'Ufficio Campionati del 04.11.2024
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Motivazione:
Nicola Bertoldi Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il predetto giocatore caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.
Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l’avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Gli altri atleti coinvolti nell’alterco venivano sanzionati con penalità minore.
Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.
Benedikt Zemmer Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il giocatore BERTOLDI Nicola caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.
Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l’avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Gli altri atleti coinvolti nell’alterco venivano sanzionati con penalità minore.
Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Juniorteams U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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