Under 19
Anno sportivo 2024-2025

6° Turno - Palaghiaccio di Pergine - Pergine Valsugana (TN)

25527
13/10/2024
18:15
1 - 12
Ora d'inizio: 18:15
Ora di fine: 20:30
Team T1T2T3OTSO Finale
Hockey Pergine U19 00100 1
Juniorteams U19 36300 12
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 021

    Data: 2024-10-18

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 14/10/2024 relativo all'incontro (25527) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio di Pergine - Pergine Valsugana (TN) il 13/10/2024 tra Hockey Pergine U19 (162) e Juniorteams U19 (033).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Nicola Bertoldi per Bertoldi
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il predetto giocatore caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.
    Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l’avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Gli altri atleti coinvolti nell’alterco venivano sanzionati con penalità minore.
    Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Benedikt Zemmer per Zemmer
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il giocatore BERTOLDI Nicola caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.
    Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l’avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Gli altri atleti coinvolti nell’alterco venivano sanzionati con penalità minore.
    Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.

    Motivazione:
    Nicola Bertoldi
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il predetto giocatore caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.
    Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l’avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Gli altri atleti coinvolti nell’alterco venivano sanzionati con penalità minore.
    Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.

    Benedikt Zemmer
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il giocatore BERTOLDI Nicola caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.
    Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l’avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Gli altri atleti coinvolti nell’alterco venivano sanzionati con penalità minore.
    Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Hockey Pergine U19.
    € 52.00 () alla squadra Juniorteams U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]

    Decisione n.GSP 24/25 047

    Data: 2024-11-22

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Mail dell'Ufficio Campionati del 04.11.2024
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Motivazione:
    Nicola Bertoldi
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il predetto giocatore caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.
    Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l’avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Gli altri atleti coinvolti nell’alterco venivano sanzionati con penalità minore.
    Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.

    Benedikt Zemmer
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.20, il giocatore BERTOLDI Nicola caricava in maniera scomposta e fallosa il portiere avversario, venendo pertanto punito con una penalità minore per il fallo di carica scorretta.
    Da tale carica ne scaturiva una piccola rissa, a seguito della quale venivano puniti lo stesso BERTOLDI e l’avversario ZEMMER Benedikt con penalità maggiore (5’) per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Gli altri atleti coinvolti nell’alterco venivano sanzionati con penalità minore.
    Ciò premesso, non configurandosi la segnalata rissa come particolarmente violenta e/o reiterata, ritiene il GUS, stante anche l’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Juniorteams U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]