Under 19
Anno sportivo 2024-2025

11° Turno - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

25562
17/11/2024
17:30
3 - 8
Ora d'inizio: 17:30
Ora di fine: 19:51
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice Bulldogs U19 03000 3
Asiago Junior 1935 U19 31400 8
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 046

    Data: 2024-11-22

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 18/11/2024 relativo all'incontro (25562) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 17/11/2024 tra HC Valpellice Bulldogs U19 (637) e Asiago Junior 1935 U19 (706).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Jacopo Tomasello per Tomasello
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.40 dell’incontro (3°periodo di gioco), durante un ingaggio, il giocatore #9 dell'HC VALPELLICE BULLDOGS (BLANCHETTI Lorenzo) tratteneva il giocatore #15 dell’ASIAGO JUNIOR (MARCAZZAN Giacomo) e i due nel divincolarsi cadevano a terra e si spintonavano.
    Interrotto il gioco, il portiere dell’ASIAGO JUNIOR, TOMASELLO Jacopo, abbandonava l’area di porta e si “buttava” tra i due che erano ancora a terra sul ghiacciocercando di colpire ripetutamente il BLANCHETTI.
    Per quanto precede, venivano comminate le seguenti penalità: BLANCHETTI Lorenzo 2’ (trattenuta) + 2’ (gioco duro); MARCAZZAN Giacomo 2’ (gioco duro); TOMASELLO Jacopo penalità minore (a mente dell’art. 27.5 “Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025” - primo allinea, per aver abbandonato l’area di porta durante un alterco) e penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per “Rissa” (a mente dell’art. 46.1 “Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025”).
    Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione al TOMASELLO della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Alessandro Micheletti per Micheletti
    Dal rapporto arbitrale emerge che, durante l’alterco descritto in riferimento alla posizione del giocatore TOMASELLO Jacopo, dalla panca della squadra di casa, HC VALPELLICE BULLDOGS, entrava in campo il predetto giocatore, cui veniva comminata una Penalità Partita Cattiva Condotta (a mente dell’art 70.3 del Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025, terzo allinea “lasciare la panca dei giocatori durante una rissa”).
    Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Tommaso Chiavia per Chiavia
    Dal rapporto arbitrale emerge che, durante l’alterco descritto in riferimento alla posizione del giocatore TOMASELLO Jacopo, dalla panca della squadra di casa, HC VALPELLICE BULLDOGS, entrava in campo il predetto giocatore, cui veniva comminata una Penalità Partita Cattiva Condotta (a mente dell’art 70.3 del Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025, terzo allinea “lasciare la panca dei giocatori durante una rissa”).
    Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Motivazione:
    Jacopo Tomasello
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.40 dell’incontro (3°periodo di gioco), durante un ingaggio, il giocatore #9 dell'HC VALPELLICE BULLDOGS (BLANCHETTI Lorenzo) tratteneva il giocatore #15 dell’ASIAGO JUNIOR (MARCAZZAN Giacomo) e i due nel divincolarsi cadevano a terra e si spintonavano.
    Interrotto il gioco, il portiere dell’ASIAGO JUNIOR, TOMASELLO Jacopo, abbandonava l’area di porta e si “buttava” tra i due che erano ancora a terra sul ghiacciocercando di colpire ripetutamente il BLANCHETTI.
    Per quanto precede, venivano comminate le seguenti penalità: BLANCHETTI Lorenzo 2’ (trattenuta) + 2’ (gioco duro); MARCAZZAN Giacomo 2’ (gioco duro); TOMASELLO Jacopo penalità minore (a mente dell’art. 27.5 “Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025” - primo allinea, per aver abbandonato l’area di porta durante un alterco) e penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per “Rissa” (a mente dell’art. 46.1 “Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025”).
    Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione al TOMASELLO della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Alessandro Micheletti
    Dal rapporto arbitrale emerge che, durante l’alterco descritto in riferimento alla posizione del giocatore TOMASELLO Jacopo, dalla panca della squadra di casa, HC VALPELLICE BULLDOGS, entrava in campo il predetto giocatore, cui veniva comminata una Penalità Partita Cattiva Condotta (a mente dell’art 70.3 del Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025, terzo allinea “lasciare la panca dei giocatori durante una rissa”).
    Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Tommaso Chiavia
    Dal rapporto arbitrale emerge che, durante l’alterco descritto in riferimento alla posizione del giocatore TOMASELLO Jacopo, dalla panca della squadra di casa, HC VALPELLICE BULLDOGS, entrava in campo il predetto giocatore, cui veniva comminata una Penalità Partita Cattiva Condotta (a mente dell’art 70.3 del Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025, terzo allinea “lasciare la panca dei giocatori durante una rissa”).
    Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U19.
    € 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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