Decisione n.GSP 24/25 046
Data: 2024-11-22
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 18/11/2024 relativo all'incontro (25562) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 17/11/2024 tra HC Valpellice Bulldogs U19 (637) e Asiago Junior 1935 U19 (706).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Jacopo Tomasello per Tomasello
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.40 dell’incontro (3°periodo di gioco), durante un ingaggio, il giocatore #9 dell'HC VALPELLICE BULLDOGS (BLANCHETTI Lorenzo) tratteneva il giocatore #15 dell’ASIAGO JUNIOR (MARCAZZAN Giacomo) e i due nel divincolarsi cadevano a terra e si spintonavano.
Interrotto il gioco, il portiere dell’ASIAGO JUNIOR, TOMASELLO Jacopo, abbandonava l’area di porta e si “buttava” tra i due che erano ancora a terra sul ghiaccio, cercando di colpire ripetutamente il BLANCHETTI.
Per quanto precede, venivano comminate le seguenti penalità: BLANCHETTI Lorenzo 2’ (trattenuta) + 2’ (gioco duro); MARCAZZAN Giacomo 2’ (gioco duro); TOMASELLO Jacopo penalità minore (a mente dell’art. 27.5 “Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025” - primo allinea, per aver abbandonato l’area di porta durante un alterco) e penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per “Rissa” (a mente dell’art. 46.1 “Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025”).
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione al TOMASELLO della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Alessandro Micheletti per Micheletti
Dal rapporto arbitrale emerge che, durante l’alterco descritto in riferimento alla posizione del giocatore TOMASELLO Jacopo, dalla panca della squadra di casa, HC VALPELLICE BULLDOGS, entrava in campo il predetto giocatore, cui veniva comminata una Penalità Partita Cattiva Condotta (a mente dell’art 70.3 del Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025, terzo allinea “lasciare la panca dei giocatori durante una rissa”).
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Tommaso Chiavia per Chiavia
Dal rapporto arbitrale emerge che, durante l’alterco descritto in riferimento alla posizione del giocatore TOMASELLO Jacopo, dalla panca della squadra di casa, HC VALPELLICE BULLDOGS, entrava in campo il predetto giocatore, cui veniva comminata una Penalità Partita Cattiva Condotta (a mente dell’art 70.3 del Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025, terzo allinea “lasciare la panca dei giocatori durante una rissa”).
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Motivazione:
Jacopo Tomasello Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.40 dell’incontro (3°periodo di gioco), durante un ingaggio, il giocatore #9 dell'HC VALPELLICE BULLDOGS (BLANCHETTI Lorenzo) tratteneva il giocatore #15 dell’ASIAGO JUNIOR (MARCAZZAN Giacomo) e i due nel divincolarsi cadevano a terra e si spintonavano.
Interrotto il gioco, il portiere dell’ASIAGO JUNIOR, TOMASELLO Jacopo, abbandonava l’area di porta e si “buttava” tra i due che erano ancora a terra sul ghiaccio, cercando di colpire ripetutamente il BLANCHETTI.
Per quanto precede, venivano comminate le seguenti penalità: BLANCHETTI Lorenzo 2’ (trattenuta) + 2’ (gioco duro); MARCAZZAN Giacomo 2’ (gioco duro); TOMASELLO Jacopo penalità minore (a mente dell’art. 27.5 “Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025” - primo allinea, per aver abbandonato l’area di porta durante un alterco) e penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per “Rissa” (a mente dell’art. 46.1 “Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025”).
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione al TOMASELLO della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Alessandro Micheletti Dal rapporto arbitrale emerge che, durante l’alterco descritto in riferimento alla posizione del giocatore TOMASELLO Jacopo, dalla panca della squadra di casa, HC VALPELLICE BULLDOGS, entrava in campo il predetto giocatore, cui veniva comminata una Penalità Partita Cattiva Condotta (a mente dell’art 70.3 del Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025, terzo allinea “lasciare la panca dei giocatori durante una rissa”).
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Tommaso Chiavia Dal rapporto arbitrale emerge che, durante l’alterco descritto in riferimento alla posizione del giocatore TOMASELLO Jacopo, dalla panca della squadra di casa, HC VALPELLICE BULLDOGS, entrava in campo il predetto giocatore, cui veniva comminata una Penalità Partita Cattiva Condotta (a mente dell’art 70.3 del Regolamento Ufficiale IIHF 2024/2025, terzo allinea “lasciare la panca dei giocatori durante una rissa”).
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U19.
€ 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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