Decisione n.GSP 24/25 063
Data: 2024-12-12
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 06/12/2024 relativo all'incontro (25586) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Maccani Ice Arena - Trento - Trento (TN) il 04/12/2024 tra HC Trento U19 (223) e HC Eppan Appiano U19 (150).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Aaron Galvan per Galvan
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 52.55, il predetto giocatore caricava un avversario che, posto a poca distanza dalla balaustra, stava andando a recuperare un disco nell'angolo del campo. Il giocatore caricato andava a sbattere con la testa contro la balaustra, rimanendo qualche secondo sulla pista ghiacciata per poi rialzarsi in autonomia e riprendere regolarmente il gioco.
Il GALVAN veniva punito con una penalità maggiore (5') più automatica penalità partita cattiva condotta (20') per carica alla balaustra ai sensi della regola n. 41.3 e 201.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore colpito, nonché di precedenti specifici contestabili, appare comminabile la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Yuri Manica per Manica
Durante l’interruzione del gioco, a seguito della condotta fallosa commessa dal GALVAN, nella medesima interruzione e a seguito dell'avvenuto fallo sopra descritto, il predetto giocatore trovandosi anch'esso in campo, aggrediva lo stesso GALVAN, colpendolo ripetutamente e rendendo necessario l'intervento degli ufficiali di gara per interrompere la condotta violenta.
Dal canto suo il giocatore colpito non rispondeva all'aggressione.
Per questi motivi al solo giocatore MANICA Yuri veniva inflitta una penalità minore (2') quale aggressore, più una penalità maggiore (5') più automatica Penalità Partita Cattiva Condotta (20') ai sensi della Regola 46.4.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Motivazione:
Aaron Galvan Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 52.55, il predetto giocatore caricava un avversario che, posto a poca distanza dalla balaustra, stava andando a recuperare un disco nell'angolo del campo. Il giocatore caricato andava a sbattere con la testa contro la balaustra, rimanendo qualche secondo sulla pista ghiacciata per poi rialzarsi in autonomia e riprendere regolarmente il gioco.
Il GALVAN veniva punito con una penalità maggiore (5') più automatica penalità partita cattiva condotta (20') per carica alla balaustra ai sensi della regola n. 41.3 e 201.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore colpito, nonché di precedenti specifici contestabili, appare comminabile la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Yuri Manica Durante l’interruzione del gioco, a seguito della condotta fallosa commessa dal GALVAN, nella medesima interruzione e a seguito dell'avvenuto fallo sopra descritto, il predetto giocatore trovandosi anch'esso in campo, aggrediva lo stesso GALVAN, colpendolo ripetutamente e rendendo necessario l'intervento degli ufficiali di gara per interrompere la condotta violenta.
Dal canto suo il giocatore colpito non rispondeva all'aggressione.
Per questi motivi al solo giocatore MANICA Yuri veniva inflitta una penalità minore (2') quale aggressore, più una penalità maggiore (5') più automatica Penalità Partita Cattiva Condotta (20') ai sensi della Regola 46.4.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Trento U19.
€ 52.00 () alla squadra HC Eppan Appiano U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]