Under 19
Anno sportivo 2024-2025

16° Turno - Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ)

25606
22/12/2024
20:00
2 - 1
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
Merano / Bolzano U19 10100 2
HC Pustertal Junior U19 01000 1
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 072

    Data: 2024-12-27

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 23/12/2024 relativo all'incontro (25606) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ) il 22/12/2024 tra Merano / Bolzano U19 (522) e HC Pustertal Junior U19 (620).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Elias Hell per Hell
    Dal rapporto arbitrale emerge che il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore al minuto 55.57 per il fallo di “colpo con il ginocchio”, veniva sanzionato con un’ulteriore penalità minore per “abuse of officials” in quanto dalla panca puniti, guardando l’ufficiale di gara, lo applaudiva in maniera plateale e intento dispregiativo.
    Successivamente, al minuto 60.00, e quindi a partita conclusa, gli veniva inflitta una penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 39.4 punto (VIII) in quanto, dopo avere tentato di avviare un alterco con un giocatore avversario ed essere quindi stato prontamente invitato dal linesman ad allontanarsi e ad abbandonare la pista ghiacciata, il predetto giocatore non solo non ascoltava le direttive degli ufficiali di gara ma opponeva resistenza fisica dando una spinta al linesman e pronunciando le seguenti parole: “sei un coglione fate schifo.
    Viene infine fatto presente che i fatti riferiti si verificavano a partita conclusa, con le squadre che si apprestavano ad effettuare il saluto finale e con il pubblico che poteva vedere chiaramente la grave mancanza di rispetto messa in atto dal predetto giocatore.
    Ciò premesso, il reiterato atteggiamento di protesta, sfociato nel pronunciamento di epiteti offensivi diretti ai direttori di gara, dev’essere sanzionato - ai sensi della norma di riferimento - con la sanzione disciplinare della squalifica che, in assenza di precedenti specifici contestabili, può essere contenuta nel minimo edittale previsto pari a 2 (due) giornate.
    In ordine all’ulteriore condotta di possibile rilevanza disciplinare (resistenza fisica nei confronti del linesman) contestata al predetto tesserato, il GUS, avendo richiesta, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di Giustizia, l’acquisizione della prova video disponibile, si riserva di decidere all’esito dell’esame della stessa.

    Motivazione:
    Elias Hell
    Dal rapporto arbitrale emerge che il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore al minuto 55.57 per il fallo di “colpo con il ginocchio”, veniva sanzionato con un’ulteriore penalità minore per “abuse of officials” in quanto dalla panca puniti, guardando l’ufficiale di gara, lo applaudiva in maniera plateale e intento dispregiativo.
    Successivamente, al minuto 60.00, e quindi a partita conclusa, gli veniva inflitta una penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 39.4 punto (VIII) in quanto, dopo avere tentato di avviare un alterco con un giocatore avversario ed essere quindi stato prontamente invitato dal linesman ad allontanarsi e ad abbandonare la pista ghiacciata, il predetto giocatore non solo non ascoltava le direttive degli ufficiali di gara ma opponeva resistenza fisica dando una spinta al linesman e pronunciando le seguenti parole: “sei un coglione fate schifo.
    Viene infine fatto presente che i fatti riferiti si verificavano a partita conclusa, con le squadre che si apprestavano ad effettuare il saluto finale e con il pubblico che poteva vedere chiaramente la grave mancanza di rispetto messa in atto dal predetto giocatore.
    Ciò premesso, il reiterato atteggiamento di protesta, sfociato nel pronunciamento di epiteti offensivi diretti ai direttori di gara, dev’essere sanzionato - ai sensi della norma di riferimento - con la sanzione disciplinare della squalifica che, in assenza di precedenti specifici contestabili, può essere contenuta nel minimo edittale previsto pari a 2 (due) giornate.
    In ordine all’ulteriore condotta di possibile rilevanza disciplinare (resistenza fisica nei confronti del linesman) contestata al predetto tesserato, il GUS, avendo richiesta, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di Giustizia, l’acquisizione della prova video disponibile, si riserva di decidere all’esito dell’esame della stessa.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Merano / Bolzano U19.
    € 52.00 () alla squadra HC Pustertal Junior U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]

    Decisione n.GSP24/25 072bis

    Data: 2025-01-10

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Riscontro di prova video a seguito di rapporto arbitrale del 22/12/2024 relativo all'incontro (25606) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ) il 22/12/2024 tra Merano / Bolzano U19 (522) e HC Pustertal Junior U19 (620)
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Elias Hell per Hell

    Il Giudice Unico Sportivo

    a scioglimento della riserva di cui alla decisione GSP 24-25 072 del 27.12.2024, relativamente alla posizione del giocatore HELL Elias cui veniva contestata una condotta potenzialmente violenta ai danni di un linesman, provvede come di seguito.
    Preliminarmente questo GUS acquisiva, ai sensi dell’art. 64, n.1, lett. d) e n. 2 del Regolamento di Giustizia, la ripresa filmata dell’episodio contestato, trattandosi, come detto, di valutare la sussistenza o meno del requisito della “violenza” nella condotta addebitata al predetto giocatore.
    Dall’esame del video si evince chiaramente che il giocatore punito, nel tentativo di avviare un alterco, a partita conclusa, con uno o più avversari, veniva a contatto con uno dei linesmen, che si era frapposto tra il predetto e gli avversari, al fine impedire che il primo entrasse in contatto con i medesimi. In tale frangente appare evidente che il tesserato in questione, non intendendo evidentemente desistere dal suo proposito bellicoso, toccava sì il giudice di linea, quasi appoggiandosi al medesimo, ma al solo scopo di raggiungere gli avversari, e non anche per recare offesa o, peggio ancora, sferrare un attacco all’integrità fisica del predetto ufficiale di gara. La condotta segnalata durava non più di un paio di secondi, perché il giocatore HELL desisteva pressoché immediatamente dal suo proposito e spontaneamente si girava allontanandosi in direzione opposta, verosimilmente per recarsi nel proprio spogliatoio.
    Ciò premesso, la descritta fattispecie appare dunque intrinsecamente priva del carattere violento, presentando invece le caratteristiche tipiche dell’ipotesi prevista e punita dall’art.9.3.3 del Codice delle penalità, nella parte in cui sanziona l’azione di opposizione nei confronti di un giudice di linea da parte di un giocatore che cerca di avviare/proseguire una rissa o un alterco con gli avversari. Correttamente il direttore di gara ha decretato la penalità di partita di cattiva condotta cui consegue, sotto il profilo disciplinare, in assenza - come nel caso di specie - di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Motivazione:
    Elias Hell
    Dal rapporto arbitrale emerge che il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore al minuto 55.57 per il fallo di “colpo con il ginocchio”, veniva sanzionato con un’ulteriore penalità minore per “abuse of officials” in quanto dalla panca puniti, guardando l’ufficiale di gara, lo applaudiva in maniera plateale e intento dispregiativo.
    Successivamente, al minuto 60.00, e quindi a partita conclusa, gli veniva inflitta una penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 39.4 punto (VIII) in quanto, dopo avere tentato di avviare un alterco con un giocatore avversario ed essere quindi stato prontamente invitato dal linesman ad allontanarsi e ad abbandonare la pista ghiacciata, il predetto giocatore non solo non ascoltava le direttive degli ufficiali di gara ma opponeva resistenza fisica dando una spinta al linesman e pronunciando le seguenti parole: “sei un coglione fate schifo.
    Viene infine fatto presente che i fatti riferiti si verificavano a partita conclusa, con le squadre che si apprestavano ad effettuare il saluto finale e con il pubblico che poteva vedere chiaramente la grave mancanza di rispetto messa in atto dal predetto giocatore.
    Ciò premesso, il reiterato atteggiamento di protesta, sfociato nel pronunciamento di epiteti offensivi diretti ai direttori di gara, dev’essere sanzionato - ai sensi della norma di riferimento - con la sanzione disciplinare della squalifica che, in assenza di precedenti specifici contestabili, può essere contenuta nel minimo edittale previsto pari a 2 (due) giornate.
    In ordine all’ulteriore condotta di possibile rilevanza disciplinare (resistenza fisica nei confronti del linesman) contestata al predetto tesserato, il GUS, avendo richiesta, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di Giustizia, l’acquisizione della prova video disponibile, si riserva di decidere all’esito dell’esame della stessa.

    Elias Hell

    Il Giudice Unico Sportivo

    a scioglimento della riserva di cui alla decisione GSP 24-25 072 del 27.12.2024, relativamente alla posizione del giocatore HELL Elias cui veniva contestata una condotta potenzialmente violenta ai danni di un linesman, provvede come di seguito.
    Preliminarmente questo GUS acquisiva, ai sensi dell’art. 64, n.1, lett. d) e n. 2 del Regolamento di Giustizia, la ripresa filmata dell’episodio contestato, trattandosi, come detto, di valutare la sussistenza o meno del requisito della “violenza” nella condotta addebitata al predetto giocatore.
    Dall’esame del video si evince chiaramente che il giocatore punito, nel tentativo di avviare un alterco, a partita conclusa, con uno o più avversari, veniva a contatto con uno dei linesmen, che si era frapposto tra il predetto e gli avversari, al fine impedire che il primo entrasse in contatto con i medesimi. In tale frangente appare evidente che il tesserato in questione, non intendendo evidentemente desistere dal suo proposito bellicoso, toccava sì il giudice di linea, quasi appoggiandosi al medesimo, ma al solo scopo di raggiungere gli avversari, e non anche per recare offesa o, peggio ancora, sferrare un attacco all’integrità fisica del predetto ufficiale di gara. La condotta segnalata durava non più di un paio di secondi, perché il giocatore HELL desisteva pressoché immediatamente dal suo proposito e spontaneamente si girava allontanandosi in direzione opposta, verosimilmente per recarsi nel proprio spogliatoio.
    Ciò premesso, la descritta fattispecie appare dunque intrinsecamente priva del carattere violento, presentando invece le caratteristiche tipiche dell’ipotesi prevista e punita dall’art.9.3.3 del Codice delle penalità, nella parte in cui sanziona l’azione di opposizione nei confronti di un giudice di linea da parte di un giocatore che cerca di avviare/proseguire una rissa o un alterco con gli avversari. Correttamente il direttore di gara ha decretato la penalità di partita di cattiva condotta cui consegue, sotto il profilo disciplinare, in assenza - come nel caso di specie - di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.



    Spese di procedura addebitate:


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]