Amichevoli IHL
Anno sportivo 2024-2025

9° Turno - Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ)

25958
15/09/2024
18:00
5 - 9
Ora d'inizio: 18:15
Ora di fine: 20:50
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Eppan Appiano ANet 12200 5
SV Kaltern Caldaro rothoblaas 33300 9
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP24/25 005

    Data: 2024-09-20

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 16/09/2024 relativo all'incontro (25958) di Tournament / Friendly games Amichevoli IHL disputatosi a Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ) il 15/09/2024 tra HC Eppan Appiano ANet (150) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Andreas Radin per Radin
    Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
    Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Alex Paller per Paller
    Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
    Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Oskari Mikael Siiki per Siiki
    Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
    Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Mattia Clericuzio per Clericuzio
    Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
    Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Michael Soelva per Soelva
    Al minuto 59.38, durante un’interruzione di gioco a seguito di una penalità minore inflitta al giocatore Soelva (#20 squadra B), il giocatore Rottensteiner (#16 squadra A) che si trovava sulla pista ghiacciata, si dirigeva in velocità verso il Soelva, probabilmente al fine di “vendicare” il fallo subito dal proprio compagno di squadra. Ne conseguiva una rissa tra i citati giocatori, punita con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Emanuel Rottensteiner per Rottensteiner
    Al minuto 59.38, durante un’interruzione di gioco a seguito di una penalità minore inflitta al giocatore Soelva (#20 squadra B), il giocatore Rottensteiner (#16 squadra A) che si trovava sulla pista ghiacciata, si dirigeva in velocità verso il Soelva, probabilmente al fine di “vendicare” il fallo subito dal proprio compagno di squadra. Ne conseguiva una rissa tra i citati giocatori, punita con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

    Motivazione:
    Andreas Radin
    Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
    Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

    Alex Paller
    Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
    Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

    Oskari Mikael Siiki
    Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
    Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

    Mattia Clericuzio
    Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
    Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

    Michael Soelva
    Al minuto 59.38, durante un’interruzione di gioco a seguito di una penalità minore inflitta al giocatore Soelva (#20 squadra B), il giocatore Rottensteiner (#16 squadra A) che si trovava sulla pista ghiacciata, si dirigeva in velocità verso il Soelva, probabilmente al fine di “vendicare” il fallo subito dal proprio compagno di squadra. Ne conseguiva una rissa tra i citati giocatori, punita con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

    Emanuel Rottensteiner
    Al minuto 59.38, durante un’interruzione di gioco a seguito di una penalità minore inflitta al giocatore Soelva (#20 squadra B), il giocatore Rottensteiner (#16 squadra A) che si trovava sulla pista ghiacciata, si dirigeva in velocità verso il Soelva, probabilmente al fine di “vendicare” il fallo subito dal proprio compagno di squadra. Ne conseguiva una rissa tra i citati giocatori, punita con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Eppan Appiano ANet.
    € 200.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro rothoblaas.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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