Decisione n.GSP24/25 005
Data: 2024-09-20
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 16/09/2024 relativo all'incontro (25958) di Tournament / Friendly games Amichevoli IHL disputatosi a Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ) il 15/09/2024 tra HC Eppan Appiano ANet (150) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Andreas Radin per Radin
Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Alex Paller per Paller
Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Oskari Mikael Siiki per Siiki
Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Mattia Clericuzio per Clericuzio
Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Michael Soelva per Soelva
Al minuto 59.38, durante un’interruzione di gioco a seguito di una penalità minore inflitta al giocatore Soelva (#20 squadra B), il giocatore Rottensteiner (#16 squadra A) che si trovava sulla pista ghiacciata, si dirigeva in velocità verso il Soelva, probabilmente al fine di “vendicare” il fallo subito dal proprio compagno di squadra. Ne conseguiva una rissa tra i citati giocatori, punita con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Emanuel Rottensteiner per Rottensteiner
Al minuto 59.38, durante un’interruzione di gioco a seguito di una penalità minore inflitta al giocatore Soelva (#20 squadra B), il giocatore Rottensteiner (#16 squadra A) che si trovava sulla pista ghiacciata, si dirigeva in velocità verso il Soelva, probabilmente al fine di “vendicare” il fallo subito dal proprio compagno di squadra. Ne conseguiva una rissa tra i citati giocatori, punita con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
Motivazione:
Andreas Radin Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
Alex Paller Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
Oskari Mikael Siiki Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
Mattia Clericuzio Al minuto 25.05, durante un’interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
Michael Soelva Al minuto 59.38, durante un’interruzione di gioco a seguito di una penalità minore inflitta al giocatore Soelva (#20 squadra B), il giocatore Rottensteiner (#16 squadra A) che si trovava sulla pista ghiacciata, si dirigeva in velocità verso il Soelva, probabilmente al fine di “vendicare” il fallo subito dal proprio compagno di squadra. Ne conseguiva una rissa tra i citati giocatori, punita con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
Emanuel Rottensteiner Al minuto 59.38, durante un’interruzione di gioco a seguito di una penalità minore inflitta al giocatore Soelva (#20 squadra B), il giocatore Rottensteiner (#16 squadra A) che si trovava sulla pista ghiacciata, si dirigeva in velocità verso il Soelva, probabilmente al fine di “vendicare” il fallo subito dal proprio compagno di squadra. Ne conseguiva una rissa tra i citati giocatori, punita con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Eppan Appiano ANet.
€ 200.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro rothoblaas.
Il Giudice Sportivo
Franco
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