Decisione n.GSP24/25 004
Data: 2024-09-20
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 15/09/2024 relativo all'incontro (25993) di Tournament / Friendly games Amichevoli IHL disputatosi a Eistadion Sportzone Gries - Dobbiaco (BZ) il 14/09/2024 tra HC 3 Zinnen Dolomites (106) e AHC Vinschgau Eisfix (559).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Michael Pircher per Pircher
Al minuto 39,16, nel corso di un’azione di gioco, il predetto giocatore caricava da tergo un avversario, in possesso del disco, posizionato nei pressi della balaustra, facendolo andare a cozzare con il capo contro la medesima e mettendo quindi in pericolo la sua incolumità fisica. Si rendeva quindi necessario l’intervento dei sanitari per le prime cure e dopo alcuni minuti il giocatore colpito era in grado di raggiungere lo spogliatoio, essendo, poi, in grado di riprendere il gioco all’inizio del terzo tempo.
Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 43.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici, nonché di conseguenze lesive apparenti a carico del tesserato che ha subito la carica segnalata, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata) da scontarsi nella prossima gara amichevole.
Motivazione:
Michael Pircher Al minuto 39,16, nel corso di un’azione di gioco, il predetto giocatore caricava da tergo un avversario, in possesso del disco, posizionato nei pressi della balaustra, facendolo andare a cozzare con il capo contro la medesima e mettendo quindi in pericolo la sua incolumità fisica. Si rendeva quindi necessario l’intervento dei sanitari per le prime cure e dopo alcuni minuti il giocatore colpito era in grado di raggiungere lo spogliatoio, essendo, poi, in grado di riprendere il gioco all’inizio del terzo tempo.
Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 43.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici, nonché di conseguenze lesive apparenti a carico del tesserato che ha subito la carica segnalata, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata) da scontarsi nella prossima gara amichevole.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra AHC Vinschgau Eisfix.
Il Giudice Sportivo
Franco
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