Decisione n.GSP24/25 003
Data: 2024-09-20
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 15/09/2024 relativo all'incontro (26088) di Tournament / Friendly games Amichevoli IHL disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 14/09/2024 tra HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale (637) e HC Aosta (612).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Tommaso Salvai per Salvai
Al minuto 34.33 il predetto giocatore dava avvio ad una rissa con l'avversario NARDELLA Nicholas Edward, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
Venivano entrambi puniti con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Nicholas Edward Nardella per Nardella
Al minuto 34.33 il predetto giocatore dava avvio ad una rissa con l'avversario SALVAI Tommaso, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
Venivano entrambi puniti con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
per 0 giornate inflitte al giocatore
Patrick Igor Timpone per Timpone
Al minuto 53.44 il predetto giocatore, dopo la segnatura di un gol, transitando dinanzi alla panca dei giocatori della squadra avversaria, derideva i giocatori avversari. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) per comportamento antisportivo.
Ciò premesso, l’atteggiamento irriguardoso nei confronti degli avversari è sempre censurabile come antisportivo. Nel caso di specie, soltanto in virtù dell’assenza di precedenti disciplinari analoghi contestabili, si ritiene di contenere la comminanda sanzione nella ammonizione con diffida, con avvertimento che, in caso di reiterazione dell’illecita condotta segnalata, saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.
Motivazione:
Tommaso Salvai Al minuto 34.33 il predetto giocatore dava avvio ad una rissa con l'avversario NARDELLA Nicholas Edward, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
Venivano entrambi puniti con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
Nicholas Edward Nardella Al minuto 34.33 il predetto giocatore dava avvio ad una rissa con l'avversario SALVAI Tommaso, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.
Venivano entrambi puniti con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.
Patrick Igor Timpone Al minuto 53.44 il predetto giocatore, dopo la segnatura di un gol, transitando dinanzi alla panca dei giocatori della squadra avversaria, derideva i giocatori avversari. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) per comportamento antisportivo.
Ciò premesso, l’atteggiamento irriguardoso nei confronti degli avversari è sempre censurabile come antisportivo. Nel caso di specie, soltanto in virtù dell’assenza di precedenti disciplinari analoghi contestabili, si ritiene di contenere la comminanda sanzione nella ammonizione con diffida, con avvertimento che, in caso di reiterazione dell’illecita condotta segnalata, saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale.
€ 200.00 () alla squadra HC Aosta.
Il Giudice Sportivo
Franco
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