Decisione n.GSP 24/25 051
Data: 2024-11-28
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 26/11/2024 relativo all'incontro (26561) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Würth Arena - Egna (BZ) il 23/11/2024 tra Juniorteams U16 (157) e HC Pustertal Junior U16 (620).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Tomas Cernik per Cernik
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto, 36.18, terminata la procedura del cambio delle linee, il predetto allenatore contestava, con tono irriverente, la decisione del direttore di gara di impedire ulteriori cambi di giocatori che invece il CERNIK era intenzionato di effettuare.
Successivamente lo stesso si rivolgeva all’arbitro in tono offensivo, pronunciando le seguenti parole: “YOU ARE STUPID" "FUCK YOU".
Veniva così punito con penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 39.3 (II) e 39.5 (II)) del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, gli epiteti pronunciati dal predetto tesserato all’indirizzo del direttore di gara appaiono, in tutta evidenza, lesivi della dignità e del decoro di quest’ultimo. Ne consegue, considerata anche la reiterazione del comportamento irriguardoso, nonché la circostanza aggravante dell’avere agito in violazione dei doveri derivanti dalle funzioni di responsabilità ricoperte, in qualità di allenatore, in seno alla società di appartenenza, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate, pari peraltro al minimo edittale previsto dall’applicanda normativa.
Motivazione:
Tomas Cernik Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto, 36.18, terminata la procedura del cambio delle linee, il predetto allenatore contestava, con tono irriverente, la decisione del direttore di gara di impedire ulteriori cambi di giocatori che invece il CERNIK era intenzionato di effettuare.
Successivamente lo stesso si rivolgeva all’arbitro in tono offensivo, pronunciando le seguenti parole: “YOU ARE STUPID" "FUCK YOU".
Veniva così punito con penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 39.3 (II) e 39.5 (II)) del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, gli epiteti pronunciati dal predetto tesserato all’indirizzo del direttore di gara appaiono, in tutta evidenza, lesivi della dignità e del decoro di quest’ultimo. Ne consegue, considerata anche la reiterazione del comportamento irriguardoso, nonché la circostanza aggravante dell’avere agito in violazione dei doveri derivanti dalle funzioni di responsabilità ricoperte, in qualità di allenatore, in seno alla società di appartenenza, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate, pari peraltro al minimo edittale previsto dall’applicanda normativa.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Pustertal Junior U16.
Il Giudice Sportivo
Franco
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