Decisione n.GSP 24/25 128
Data: 2025-03-03
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 02/03/2025 relativo all'incontro (26669) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 01/03/2025 tra HC Valpellice Bulldogs U16 (637) e HC Eppan Appiano U16 (150).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Christian Peyrot per Peyrot
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 35.16, il predetto giocatore allargava la gamba per cercare di fermare l'avversario #36 CAPACCHIONE Kevin, colpendolo con il ginocchio all'interno della coscia e lasciandolo dolorante sul ghiaccio per circa un minuto. Il PEYROT veniva così punito, ai sensi della regola 50 (Ginocchiata) del Regolamento Ufficiale di Gioco con una Penalità Maggiore (5’) più un’automatica Penalità Partita Cattiva Condotta.
L’arbitro segnala altresì che il giocatore colpito riprendeva a giocare al cambio successivo, mentre l’autore della condotta fallosa si dirigeva in panca puniti senza opporre alcun tipo di resistenza ed al termine dell'incontro si scusava con l'avversario e con la coppia arbitrale per il fallo commesso, sostenendo che non fosse stato volontario.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive ed in considerazione del comportamento leale assunto dal PEYROT, successivamente al fallo commesso, si ritiene di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.
Motivazione:
Christian Peyrot Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 35.16, il predetto giocatore allargava la gamba per cercare di fermare l'avversario #36 CAPACCHIONE Kevin, colpendolo con il ginocchio all'interno della coscia e lasciandolo dolorante sul ghiaccio per circa un minuto. Il PEYROT veniva così punito, ai sensi della regola 50 (Ginocchiata) del Regolamento Ufficiale di Gioco con una Penalità Maggiore (5’) più un’automatica Penalità Partita Cattiva Condotta.
L’arbitro segnala altresì che il giocatore colpito riprendeva a giocare al cambio successivo, mentre l’autore della condotta fallosa si dirigeva in panca puniti senza opporre alcun tipo di resistenza ed al termine dell'incontro si scusava con l'avversario e con la coppia arbitrale per il fallo commesso, sostenendo che non fosse stato volontario.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive ed in considerazione del comportamento leale assunto dal PEYROT, successivamente al fallo commesso, si ritiene di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento pari ad 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U16.
Il Giudice Sportivo
Franco
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