Decisione n.GSP 24/25 145
Data: 2025-03-12
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 10/03/2025 relativo all'incontro (26680) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Weihenstephan Arena - Vipiteno (BZ) il 08/03/2025 tra Wipptal / Brixen U16 (008) e HC Eppan Appiano U16 (150).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Alexei Cotun per Cotun
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 29.49, nel corso di un'azione di gioco, il predetto giocatore perdeva il paracollo che veniva raccolto dal direttore di gara e portato alla panchina dei giocatori della squadra ospite. Poichè detto paracollo appariva irregolare, l’arbitro avvisava il COTUN che avrebbe dovuto sostituirlo, prima di fare ritorno in campo, con un altro che fosse a norma e che in difetto lo avrebbe punito con una penalità maggiore di cattiva condotta per violazione della regola 12.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco (equipaggiamento irregolare).
Il predetto giocatore rientrava però in campo senza avere ottemperato all’ordine impartito dall’Ufficiale di gara e pertanto, al minuto 30.34 gli veniva inflitta la già ventilata penalità maggiore di cattiva condotta (10’).
Ciò premesso, nel caso di specie, al di là della violazione della norma che regola l’equipaggiamento dei giocatori (art. 19 NOFA Sez. A), di per sé sanzionabile, il predetto giocatore si è reso responsabile anche di comportamento antisportivo nei confronti del direttore di gara, per avere disatteso l’ordine di munirsi di un paracollo regolare, ai sensi della normativa IIHF.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato, da scontarsi, eventualmente, nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Motivazione:
Alexei Cotun Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 29.49, nel corso di un'azione di gioco, il predetto giocatore perdeva il paracollo che veniva raccolto dal direttore di gara e portato alla panchina dei giocatori della squadra ospite. Poichè detto paracollo appariva irregolare, l’arbitro avvisava il COTUN che avrebbe dovuto sostituirlo, prima di fare ritorno in campo, con un altro che fosse a norma e che in difetto lo avrebbe punito con una penalità maggiore di cattiva condotta per violazione della regola 12.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco (equipaggiamento irregolare).
Il predetto giocatore rientrava però in campo senza avere ottemperato all’ordine impartito dall’Ufficiale di gara e pertanto, al minuto 30.34 gli veniva inflitta la già ventilata penalità maggiore di cattiva condotta (10’).
Ciò premesso, nel caso di specie, al di là della violazione della norma che regola l’equipaggiamento dei giocatori (art. 19 NOFA Sez. A), di per sé sanzionabile, il predetto giocatore si è reso responsabile anche di comportamento antisportivo nei confronti del direttore di gara, per avere disatteso l’ordine di munirsi di un paracollo regolare, ai sensi della normativa IIHF.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato, da scontarsi, eventualmente, nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Eppan Appiano U16.
Il Giudice Sportivo
Franco
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