Decisione n.GSP 24/25 100
Data: 2025-01-27
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 26/01/2025 relativo all'incontro (26727) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo - Pinerolo (TO) il 25/01/2025 tra Storm Pinerolo U16 (540) e HC Merano Junior U16 (522).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Moritz Gamper per Gamper
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.18, il predetto giocatore caricava da tergo il giocatore #71 PANZA Alessandro della squadra Storm Pinerolo, che finiva con la testa contro la balaustra.
Il GAMPER veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, secondo la regola 43.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa altresì presente che il giocatore che ha subito la carica, dopo un breve controllo dello staff, riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Motivazione:
Moritz Gamper Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.18, il predetto giocatore caricava da tergo il giocatore #71 PANZA Alessandro della squadra Storm Pinerolo, che finiva con la testa contro la balaustra.
Il GAMPER veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, secondo la regola 43.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa altresì presente che il giocatore che ha subito la carica, dopo un breve controllo dello staff, riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Merano Junior U16.
Il Giudice Sportivo
Franco
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