Decisione n.GSP 24/25 127
Data: 2025-03-03
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 02/03/2025 relativo all'incontro (26750) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Stadio del Ghiaccio di Cavalese - Cavalese (TN) il 01/03/2025 tra Valdifiemme JTH U16 (418) e HC Milano Devils U16 (808).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Francesco Marchese per Marchese
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 58.26, a gioco fermo, dopo un alterco con un avversario, il predetto giocatore, già diffidato dall'ufficiale di gara dal proseguire con tale atteggiamento, rispondeva con un sorriso di scherno.
Successivamente si girava verso l'avversario e compiva gesti osceni per provocarlo. In particolare con il movimento del braccio destro e la mano con palmo semichiuso lo invitava a raggiungerlo per compiere un atto sessuale orale. Il MARCHESE veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) ai sensi dell'art. 75.4 (i) del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, l’atteggiamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara e il successivo gesto osceno, compiuto all’indirizzo dell’avversario, nonostante il precedente richiamo da parte dell’arbitro, comportano, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate da scontarsi, per la parte residua, nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
per 2 giornate inflitte al giocatore
Massimo Delvai per Delvai
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.56, il predetto giocatore veniva punito con penalità maggiore (5’) e automatica penalità di partita di cattiva condotta ai sensi dell'art. 50.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto, durante il cambio delle linee, entrava sulla pista ghiacciata dalla panca dei giocatori e, incurante del gioco, si avventava volontariamente e pericolosamente (in velocità) contro un avversario, colpendolo violentemente con il ginocchio alzato all'interno della coscia, ad altezza del ginocchio, mettendolo incautamente in pericolo senza motivo.
Il giocatore colpito non avvedendosi del sopraggiungere del DELVAI, dopo aver subito il colpo, roteava su se stesso rovinando sul campo ghiacciato e lamentandosi per il dolore.
Usciva quindi dal campo di gara, ma non necessitava dell'assistenza sanitaria.
L’arbitro precisa altresì che il DELVAI era già' stato sanzionato durante l'incontro con una penalità di 2 minuti per un’analoga condotta fallosa, ancorché di entità minore, venendo invitato a non commettere più falli di quel genere.
Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata, indiscutibilmente intenzionale, quanto violenta, appare anche commessa “a tradimento”, ovvero sorprendendo l’avversario che conseguentemente si è trovato in situazione di minorata difesa e per tale ragione esposto a concreto pericolo per la propria incolumità.
La sanzione disciplinare applicabile è pertanto quella della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.
Motivazione:
Francesco Marchese Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 58.26, a gioco fermo, dopo un alterco con un avversario, il predetto giocatore, già diffidato dall'ufficiale di gara dal proseguire con tale atteggiamento, rispondeva con un sorriso di scherno.
Successivamente si girava verso l'avversario e compiva gesti osceni per provocarlo. In particolare con il movimento del braccio destro e la mano con palmo semichiuso lo invitava a raggiungerlo per compiere un atto sessuale orale. Il MARCHESE veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) ai sensi dell'art. 75.4 (i) del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, l’atteggiamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara e il successivo gesto osceno, compiuto all’indirizzo dell’avversario, nonostante il precedente richiamo da parte dell’arbitro, comportano, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate da scontarsi, per la parte residua, nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Massimo Delvai Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.56, il predetto giocatore veniva punito con penalità maggiore (5’) e automatica penalità di partita di cattiva condotta ai sensi dell'art. 50.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto, durante il cambio delle linee, entrava sulla pista ghiacciata dalla panca dei giocatori e, incurante del gioco, si avventava volontariamente e pericolosamente (in velocità) contro un avversario, colpendolo violentemente con il ginocchio alzato all'interno della coscia, ad altezza del ginocchio, mettendolo incautamente in pericolo senza motivo.
Il giocatore colpito non avvedendosi del sopraggiungere del DELVAI, dopo aver subito il colpo, roteava su se stesso rovinando sul campo ghiacciato e lamentandosi per il dolore.
Usciva quindi dal campo di gara, ma non necessitava dell'assistenza sanitaria.
L’arbitro precisa altresì che il DELVAI era già' stato sanzionato durante l'incontro con una penalità di 2 minuti per un’analoga condotta fallosa, ancorché di entità minore, venendo invitato a non commettere più falli di quel genere.
Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata, indiscutibilmente intenzionale, quanto violenta, appare anche commessa “a tradimento”, ovvero sorprendendo l’avversario che conseguentemente si è trovato in situazione di minorata difesa e per tale ragione esposto a concreto pericolo per la propria incolumità.
La sanzione disciplinare applicabile è pertanto quella della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Valdifiemme JTH U16.
€ 52.00 () alla squadra HC Milano Devils U16.
Il Giudice Sportivo
Franco
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