Decisione n.GSP 24/25 091
Data: 2025-01-14
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 15/12/2024 relativo all'incontro (26804) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 disputatosi a Centro Polisportivo Valchiavenna - Chiavenna (SO) il 14/12/2024 tra HC Chiavenna (807) e HC Aosta - Div. I (612).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 0 giornate inflitte al giocatore
Lorenzo Mario Olivo per Olivo
Dal rapporto arbitrale emerge che, dopo pochi minuti dall’inizio dell’incontro, il manager della squadra ospite HC AOSTA - DIV. I OLIVO Lorenzo Mario contestava animatamente una decisione del linesperson, sporgendosi dalla balaustra.
Poco dopo lo stesso tesserato inveiva nuovamente contro un’altra decisione del linesperson utilizzando un linguaggio blasfemo (“D** C*** svegliati”), nonostante l’ avvertimento dello stesso linesperson a moderare il linguaggio.
Alla successiva interruzione di gioco, al minuto 05.48, dopo essere stato ammonito verbalmente anche dal capo arbitro, l’OLIVO si rivolgeva al linesperson con la seguente esclamazione denigratoria “Piangi, piangi”. Veniva così punito con 2 minuti di panca più 20 di penalità partita per cattiva condotta ai sensi dell’articolo 75.3 (II) e 75.5 (III) con definitivo allontanamento dal campo di gioco.
Si fa presente inoltre che, nonostante i ripetuti richiami da parte dei direttori di gara, l’OLIVO perseverava nel sostare nelle zone riservate ai giocatori ed allo staff, tentando persino di camuffarsi con un cappellino della squadra di casa.
Ciò premesso, l’atteggiamento di reiterata protesta del predetto tesserato, pur non sfociato nel pronunciamento di epiteti offensivi nei confronti degli ufficiali di gara, ma aggravato dalla violazione dei doveri di responsabilità ricoperti in senso alla squadra di appartenenza, dev’essere sanzionato, in assenza di precedenti specifici contestabili, con la sanzione disciplinare dell’inibizione da ogni attività di rappresentanza della società di appartenenza per la durata di giorni 10 (dieci), ai sensi degli artt. 22, n.1, lett. o) e 38, n.1 del Regolamento di giustizia per violazione dell’art.9.7 del codice delle penalità.
Motivazione:
Lorenzo Mario Olivo Dal rapporto arbitrale emerge che, dopo pochi minuti dall’inizio dell’incontro, il manager della squadra ospite HC AOSTA - DIV. I OLIVO Lorenzo Mario contestava animatamente una decisione del linesperson, sporgendosi dalla balaustra.
Poco dopo lo stesso tesserato inveiva nuovamente contro un’altra decisione del linesperson utilizzando un linguaggio blasfemo (“D** C*** svegliati”), nonostante l’ avvertimento dello stesso linesperson a moderare il linguaggio.
Alla successiva interruzione di gioco, al minuto 05.48, dopo essere stato ammonito verbalmente anche dal capo arbitro, l’OLIVO si rivolgeva al linesperson con la seguente esclamazione denigratoria “Piangi, piangi”. Veniva così punito con 2 minuti di panca più 20 di penalità partita per cattiva condotta ai sensi dell’articolo 75.3 (II) e 75.5 (III) con definitivo allontanamento dal campo di gioco.
Si fa presente inoltre che, nonostante i ripetuti richiami da parte dei direttori di gara, l’OLIVO perseverava nel sostare nelle zone riservate ai giocatori ed allo staff, tentando persino di camuffarsi con un cappellino della squadra di casa.
Ciò premesso, l’atteggiamento di reiterata protesta del predetto tesserato, pur non sfociato nel pronunciamento di epiteti offensivi nei confronti degli ufficiali di gara, ma aggravato dalla violazione dei doveri di responsabilità ricoperti in senso alla squadra di appartenenza, dev’essere sanzionato, in assenza di precedenti specifici contestabili, con la sanzione disciplinare dell’inibizione da ogni attività di rappresentanza della società di appartenenza per la durata di giorni 10 (dieci), ai sensi degli artt. 22, n.1, lett. o) e 38, n.1 del Regolamento di giustizia per violazione dell’art.9.7 del codice delle penalità.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Chiavenna.
€ 200.00 () alla squadra HC Aosta - Div. I.
Il Giudice Sportivo
Franco
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