Decisione n.GSP 24/25 103
Data: 2025-02-06
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 03/02/2025 relativo all'incontro (26840) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 disputatosi a Palaghiaccio Padova - Padova (PD) il 01/02/2025 tra Plebiscito Padova Waves (678) e HC Milano Devils (808).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Pavlo Sniezhnievskyi per Sniezhnievskyi
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 36.48, il predetto giocatore iniziava improvvisamente una rissa con l’avversario GIANNI Nicholas, rendendo difficile l'intervento dei guardalinee, e persisteva nell’alterco, nonostante l’invito a desistere da parte del direttore di gara.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore di 5 minuti più Penalità Partita Cattiva Condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, stante l’assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti della stessa indole contestabili, si ritiene di contenere l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto pari ad 1 (una) giornata.
per 2 giornate inflitte al giocatore
Nicholas Gianni per Gianni
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 36.48, il predetto giocatore iniziava improvvisamente una rissa con l’avversario SNIEZHNIEVSKYI Pavlo, rendendo difficile l'intervento dei guardalinee, e persisteva nell’alterco, nonostante l’invito a desistere da parte del direttore di gara.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore di 5 minuti più Penalità Partita Cattiva Condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, nel caso di specie è contestabile l’aggravante della recidiva specifica, con conseguente aumento di pena, per via del precedente disciplinare n. GSP 24/25 019 dd. 18.10.2024 e pertanto la sanzione applicabile è quella della squalifica per la durata di 2 (due) giornate, da scontarsi eventualmente, per la parte residua, nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o di categoria.
Motivazione:
Pavlo Sniezhnievskyi Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 36.48, il predetto giocatore iniziava improvvisamente una rissa con l’avversario GIANNI Nicholas, rendendo difficile l'intervento dei guardalinee, e persisteva nell’alterco, nonostante l’invito a desistere da parte del direttore di gara.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore di 5 minuti più Penalità Partita Cattiva Condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, stante l’assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti della stessa indole contestabili, si ritiene di contenere l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto pari ad 1 (una) giornata.
Nicholas Gianni Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 36.48, il predetto giocatore iniziava improvvisamente una rissa con l’avversario SNIEZHNIEVSKYI Pavlo, rendendo difficile l'intervento dei guardalinee, e persisteva nell’alterco, nonostante l’invito a desistere da parte del direttore di gara.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore di 5 minuti più Penalità Partita Cattiva Condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, nel caso di specie è contestabile l’aggravante della recidiva specifica, con conseguente aumento di pena, per via del precedente disciplinare n. GSP 24/25 019 dd. 18.10.2024 e pertanto la sanzione applicabile è quella della squalifica per la durata di 2 (due) giornate, da scontarsi eventualmente, per la parte residua, nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o di categoria.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Plebiscito Padova Waves.
€ 200.00 () alla squadra HC Milano Devils.
Il Giudice Sportivo
Franco
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