Decisione n.GSP 24/25 073
Data: 2024-12-31
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 30/12/2024 relativo all'incontro (26906) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO) il 30/12/2024 tra HC Varese 1977 U14 (743) e Alta Badia / Gherdeina U14 (110).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Diego Pezzei per Pezzei
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 47.59, il predetto giocatore, ritenendo di avere subito un fallo, inveiva nei confronti del direttore di gara con la frase: “dio c..e”.
Veniva così punito con una penalità maggiore (10 minuti) secondo la. Regola 75.2.1del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, il pronunciamento di parole blasfeme, quali la bestemmia, per di più al fine di accentuare un atteggiamento di protesta nei confronti del direttore di gara, non può trovare attenuante alcuna e dev’essere pertanto punito con la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.
In considerazione poi della giovane età del giocatore sanzionato, si invita la società di appartenenza ad intervenire presso i giovani atleti al fine di insegnare loro i fondamentali principi dell’etica sportiva.
per 2 giornate inflitte al giocatore
Luca Alfreider per Alfreider
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 56.25, il predetto giocatore, dopo avere subito una penalità minore, nel recarsi nella panca dei puniti rideva ed iniziava un altero verbale col pubblico in segno di scherno. Gli veniva così inflitta una ulteriore penalità maggiore (10’) secondo la. Regola 75.2.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, l’atteggiamento irridente ed irriguardoso nei confronti del pubblico presente allo stadio, si configura come comportamento gravemente antisportivo, punibile con la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate).
Anche in tal caso, si invita la società di appartenenza ad intervenire presso i giovani atleti al fine di insegnare loro i fondamentali principi dell’etica sportiva.
Motivazione:
Diego Pezzei Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 47.59, il predetto giocatore, ritenendo di avere subito un fallo, inveiva nei confronti del direttore di gara con la frase: “dio c..e”.
Veniva così punito con una penalità maggiore (10 minuti) secondo la. Regola 75.2.1del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, il pronunciamento di parole blasfeme, quali la bestemmia, per di più al fine di accentuare un atteggiamento di protesta nei confronti del direttore di gara, non può trovare attenuante alcuna e dev’essere pertanto punito con la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.
In considerazione poi della giovane età del giocatore sanzionato, si invita la società di appartenenza ad intervenire presso i giovani atleti al fine di insegnare loro i fondamentali principi dell’etica sportiva.
Luca Alfreider Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 56.25, il predetto giocatore, dopo avere subito una penalità minore, nel recarsi nella panca dei puniti rideva ed iniziava un altero verbale col pubblico in segno di scherno. Gli veniva così inflitta una ulteriore penalità maggiore (10’) secondo la. Regola 75.2.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, l’atteggiamento irridente ed irriguardoso nei confronti del pubblico presente allo stadio, si configura come comportamento gravemente antisportivo, punibile con la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate).
Anche in tal caso, si invita la società di appartenenza ad intervenire presso i giovani atleti al fine di insegnare loro i fondamentali principi dell’etica sportiva.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Alta Badia / Gherdeina U14.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]