Decisione n.GSP 24/25 090
Data: 2025-01-14
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 13/01/2025 relativo all'incontro (26948) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Würth Arena - Egna (BZ) il 12/01/2025 tra Juniorteams U14 (157) e HC Valpellice Bulldogs U14 (637).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Tiziano Checcaccini per Checcaccini
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 25.10, mentre il giocatore #18 GARDENER Simonsi accingeva al recupero del disco nell'angolo della propria zona difensiva, veniva raggiunto dal predetto giocatore anch’esso intento ad impossessarsi del disco, che lo caricava, facendolo urtare violentemente contro la balaustra.
Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita per cattiva condotta per il fallo di carica alla balaustra, come previsto dal Regolamento Ufficiale di Gioco alla regola 41 (articolo 41.1 e 41.4).
Il giocatore che ha subito il fallo non ha più ripreso il gioco ed è stato accompagnato presso il presidio sanitario per accertamenti diagnostici.
L’arbitro fa altresì presente che la non vi è stata da parte del giocatore punito l’intenzione di provocare lesioni all’avversario colpito.
Ciò premesso, la condotta fallosa contestata comporta la sanzione della squalifica per un minimo di due giornate.
La riferita assenza di volontà di arrecare ferimento vale ad evitare l’inasprimento della comminanda sanzione disciplinare che, pertanto, può essere confermata nel minimo editale previsto pari a 2 (due) giornate di squalifica.
Motivazione:
Tiziano Checcaccini Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 25.10, mentre il giocatore #18 GARDENER Simonsi accingeva al recupero del disco nell'angolo della propria zona difensiva, veniva raggiunto dal predetto giocatore anch’esso intento ad impossessarsi del disco, che lo caricava, facendolo urtare violentemente contro la balaustra.
Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita per cattiva condotta per il fallo di carica alla balaustra, come previsto dal Regolamento Ufficiale di Gioco alla regola 41 (articolo 41.1 e 41.4).
Il giocatore che ha subito il fallo non ha più ripreso il gioco ed è stato accompagnato presso il presidio sanitario per accertamenti diagnostici.
L’arbitro fa altresì presente che la non vi è stata da parte del giocatore punito l’intenzione di provocare lesioni all’avversario colpito.
Ciò premesso, la condotta fallosa contestata comporta la sanzione della squalifica per un minimo di due giornate.
La riferita assenza di volontà di arrecare ferimento vale ad evitare l’inasprimento della comminanda sanzione disciplinare che, pertanto, può essere confermata nel minimo editale previsto pari a 2 (due) giornate di squalifica.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U14.
Il Giudice Sportivo
Franco
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