Decisione n.GSP 24/25 118
Data: 2025-02-24
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 23/02/2025 relativo all'incontro (26993) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ) il 23/02/2025 tra Kaltern / Lana U14 (042) e HC Milano Devils U14 (808).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Zeno Innerhofer per Innerhofer
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 56.07, in seguito ad un contatto non falloso in balaustra, il giocatore #32 del Kaltern/Lana U14 (INNERHOFER Zeno) ed il giocatore #13 del HC Milano Devils U14 (MARCHESE Francesco) iniziavano un alterco, caratterizzato prima da spinte ed in seguito da pungi reciproci, evolvendosi, quindi, in rissa. Solo l'immediato intervento di entrambi gli ufficiali di gara ha permesso di interrompere l'alterco.
Dopo un breve confronto tra gli ufficiali di gara, vista la giovane età dei giocatori e l'eccessiva violenza, dimostrata da entrambi, veniva assegnata una penalità maggiore (5’) con automatica penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive segnalate, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Francesco Marchese per Marchese
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 56.07, in seguito ad un contatto non falloso in balaustra, il giocatore #32 del Kaltern/Lana U14 (INNERHOFER Zeno) ed il giocatore #13 del HC Milano Devils U14 (MARCHESE Francesco) iniziavano un alterco, caratterizzato prima da spinte ed in seguito da pungi reciproci, evolvendosi, quindi, in rissa. Solo l'immediato intervento di entrambi gli ufficiali di gara ha permesso di interrompere l'alterco.
Dopo un breve confronto tra gli ufficiali di gara, vista la giovane età dei giocatori e l'eccessiva violenza, dimostrata da entrambi, veniva assegnata una penalità maggiore (5’) con automatica penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive segnalate, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Motivazione:
Zeno Innerhofer Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 56.07, in seguito ad un contatto non falloso in balaustra, il giocatore #32 del Kaltern/Lana U14 (INNERHOFER Zeno) ed il giocatore #13 del HC Milano Devils U14 (MARCHESE Francesco) iniziavano un alterco, caratterizzato prima da spinte ed in seguito da pungi reciproci, evolvendosi, quindi, in rissa. Solo l'immediato intervento di entrambi gli ufficiali di gara ha permesso di interrompere l'alterco.
Dopo un breve confronto tra gli ufficiali di gara, vista la giovane età dei giocatori e l'eccessiva violenza, dimostrata da entrambi, veniva assegnata una penalità maggiore (5’) con automatica penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive segnalate, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Francesco Marchese Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 56.07, in seguito ad un contatto non falloso in balaustra, il giocatore #32 del Kaltern/Lana U14 (INNERHOFER Zeno) ed il giocatore #13 del HC Milano Devils U14 (MARCHESE Francesco) iniziavano un alterco, caratterizzato prima da spinte ed in seguito da pungi reciproci, evolvendosi, quindi, in rissa. Solo l'immediato intervento di entrambi gli ufficiali di gara ha permesso di interrompere l'alterco.
Dopo un breve confronto tra gli ufficiali di gara, vista la giovane età dei giocatori e l'eccessiva violenza, dimostrata da entrambi, veniva assegnata una penalità maggiore (5’) con automatica penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive segnalate, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Kaltern / Lana U14.
€ 52.00 () alla squadra HC Milano Devils U14.
Il Giudice Sportivo
Franco
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