Decisione n.GSP 24/25 117
Data: 2025-02-24
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 23/02/2025 relativo all'incontro (26995) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 23/02/2025 tra HC Valpellice Bulldogs U14 (637) e HC Pustertal Junior U14 (620).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Nicolo' Giordano per Giordano
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 10.13, dopo una interruzione di gioco, i giocatori GIORDANO Nicolò e KIRCHLER Leo iniziavano un alterco con reciproco scambio di pugni.
I giudici di gara faticavano a dividere i due tesserati, nonostante l'invito a cessare la lite.
Venivano puniti entrambi con una penalità maggiore e conseguente penalità di partita di cattiva condotta secondo la regola 46.1 del Regolamento. Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Leo Kirchler per Kirchler
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 10.13, dopo una interruzione di gioco, i giocatori GIORDANO Nicolò e KIRCHLER Leo iniziavano un alterco con reciproco scambio di pugni.
I giudici di gara faticavano a dividere i due tesserati, nonostante l'invito a cessare la lite.
Venivano puniti entrambi con una penalità maggiore e conseguente penalità di partita di cattiva condotta secondo la regola 46.1 del Regolamento. Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
per 2 giornate inflitte al giocatore
Alessandro Rivoir per Rivoir
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 27.48, il predetto giocatore, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore per sgambetto, si rivolgeva al direttore di gara con la seguente frase" Dio p…o che fallo è!! ". Gli veniva così comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) secondo la regola 75.4. Successivamente, una volta raggiunta la panca dei puniti, persisteva nel bestemmiare a pochi metri dal direttore di gara che gli infliggeva una ulteriore penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 75.5.
Ciò premesso, la terminologia blasfema utilizzata dal RIVOIR e reiterata anche dopo l’inflizione della prima penalità maggiore, impone l’adozione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Benno Seiwald per Seiwald
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 33.27, il predetto giocatore, dopo un contatto in balaustra con un avversario, colpiva quest’ultimo all’altezza delle spalle dietro la testa con un crosscheck. Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) con conseguente penalità di partita di cattiva condotta, secondo la regola 59.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive segnalate, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Motivazione:
Nicolo' Giordano Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 10.13, dopo una interruzione di gioco, i giocatori GIORDANO Nicolò e KIRCHLER Leo iniziavano un alterco con reciproco scambio di pugni.
I giudici di gara faticavano a dividere i due tesserati, nonostante l'invito a cessare la lite.
Venivano puniti entrambi con una penalità maggiore e conseguente penalità di partita di cattiva condotta secondo la regola 46.1 del Regolamento. Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Leo Kirchler Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 10.13, dopo una interruzione di gioco, i giocatori GIORDANO Nicolò e KIRCHLER Leo iniziavano un alterco con reciproco scambio di pugni.
I giudici di gara faticavano a dividere i due tesserati, nonostante l'invito a cessare la lite.
Venivano puniti entrambi con una penalità maggiore e conseguente penalità di partita di cattiva condotta secondo la regola 46.1 del Regolamento. Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Alessandro Rivoir Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 27.48, il predetto giocatore, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore per sgambetto, si rivolgeva al direttore di gara con la seguente frase" Dio p…o che fallo è!! ". Gli veniva così comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) secondo la regola 75.4. Successivamente, una volta raggiunta la panca dei puniti, persisteva nel bestemmiare a pochi metri dal direttore di gara che gli infliggeva una ulteriore penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 75.5.
Ciò premesso, la terminologia blasfema utilizzata dal RIVOIR e reiterata anche dopo l’inflizione della prima penalità maggiore, impone l’adozione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.
Benno Seiwald Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 33.27, il predetto giocatore, dopo un contatto in balaustra con un avversario, colpiva quest’ultimo all’altezza delle spalle dietro la testa con un crosscheck. Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) con conseguente penalità di partita di cattiva condotta, secondo la regola 59.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive segnalate, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U14.
€ 52.00 () alla squadra HC Pustertal Junior U14.
Il Giudice Sportivo
Franco
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