Decisione n.GSP 24/25 129
Data: 2025-03-03
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 02/03/2025 relativo all'incontro (27012) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Palasesto - Sesto San Giovanni (MI) il 02/03/2025 tra HC Milano Devils U14 (808) e HC Meran Junior U14 (522).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Francesco Marchese per Marchese
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 25.25, il predetto giocatore colpiva alle spalle il giocatore dell’HC Merano #7 ORCSIK Jannik mentre portava il disco in zona di attacco, facendolo sbattere violentemente in balaustra. Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 43.1 (carica da tergo) del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa presente che il giocatore colpito non riprendeva più il gioco e attendeva in tribuna la conclusione della partita.
Ciò premesso, la carica da tergo segnalata appare violenta e produttiva di conseguenze lesive a carico dell’avversario colpito. Nessuna circostanza attenuante può essere nel caso di specie concessa, anche per via di un recentissimo precedente disciplinare contestabile al predetto tesserato (decisione GSP 24-25 n.118 dd. 24.02.2025). Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate, da scontarsi, eventualmente per la parte residua, anche nel corso del prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Motivazione:
Francesco Marchese Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 25.25, il predetto giocatore colpiva alle spalle il giocatore dell’HC Merano #7 ORCSIK Jannik mentre portava il disco in zona di attacco, facendolo sbattere violentemente in balaustra. Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 43.1 (carica da tergo) del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa presente che il giocatore colpito non riprendeva più il gioco e attendeva in tribuna la conclusione della partita.
Ciò premesso, la carica da tergo segnalata appare violenta e produttiva di conseguenze lesive a carico dell’avversario colpito. Nessuna circostanza attenuante può essere nel caso di specie concessa, anche per via di un recentissimo precedente disciplinare contestabile al predetto tesserato (decisione GSP 24-25 n.118 dd. 24.02.2025). Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate, da scontarsi, eventualmente per la parte residua, anche nel corso del prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Milano Devils U14.
Il Giudice Sportivo
Franco
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