Under 14
Anno sportivo 2024-2025
7° Turno - Sportcenter Brandebach Raiffeisen - Laives (BZ)
Team | T1 | T2 | T3 | OT | SO | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
SSV Leifers U14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zoldo U14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
-
Arbitri
-
Provvedimenti
Decisione n.GSP 24/25 104
Data: 2025-02-06
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 03/02/2025 relativo all'incontro (27060) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Sportcenter Brandebach Raiffeisen - Laives (BZ) il 02/02/2025 tra SSV Leifers U14 (724) e Zoldo U14 (683).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore Sara Molon per MolonDal rapporto arbitrale emerge che durante la partita si sono verificati comportamenti inaccettabili da parte dell’intera squadra del SSV Leifers, compresi gli addetti alla panchina e parte del pubblico. La partita si stava svolgendo regolarmente fino a un episodio che ha generato tensioni. Dopo un gol segnato con la porta spostata, ma con il disco che sarebbe ugualmente entrato in rete, gli ufficiali di gara, dopo un breve consulto, assegnavano un gol-tecnico in favore della squadra ospite, in base alla regola 63.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco. Questo episodio causava numerose proteste da parte dei tifosi e del gruppo del SSV Leifers, che si rivolgevano agli arbitri con critiche e lamentele. In seguito, la squadra di casa adottava un comportamento di gioco particolarmente aggressivo, che ha comportato una serie di falli opportunamente puniti. Dopo il terzo gol dello Zoldo, i falli successivamente commessi dalla squadra di casa venivano accompagnati da commenti inappropriati da parte dei giocatori, del pubblico e degli addetti alla panchina, con insulti diretti al gruppo arbitrale, tra cui frasi del tipo: “Non capite un ca**o, siete dei cogli**i, incapaci“ ecc.
Al termine della partita, durante il saluto tra le squadre, si sono verificati ulteriori episodi spiacevoli. Dopo che la situazione si era apparentemente calmata, i seguenti giocatori del SSV Leifers: #16 MOLON Sara; #5 MARINI Simone; #13 TIMPONE Saul insultavano il gruppo arbitrale con espressioni offensive, quali: “Vafanc**o” e “Cogli*ni”.
A fronte dei comportamenti antisportivi descritti nel rapporto arbitrale il direttore di gara chiedeva a questo GUS l’adozione dei provvedimenti disciplinari ritenuti di giustizia.
Ciò premesso, si evidenzia preliminarmente che l’arbitro avrebbe dovuto adottare nei confronti di ciascuno dei tre giocatori identificati, la sanzione prevista dalla regola 39.5 (II) del Regolamento Ufficiale di Gioco, ovvero penalità di partita di cattiva condotta, con conseguente annotazione della stessa sul foglio di arbitraggio.
Nonostante ciò, il GUS non può certamente esimersi dal valutare la rilevanza disciplinare dei comportamenti addebitati ai citati giocatori. A tale proposito appare evidente che le frasi pronunciate dai predetti all’indirizzo degli Ufficiali di gara siano da ritenersi ingiuriose e lesive della onorabilità degli stessi, con l’aggravante di essere state espresse durante il saluto di fine gara, ovvero in un momento in cui, cessato il furore agonistico, dovrebbe sempre prevalere l’atteggiamento sportivo nei confronti di avversari ed Ufficiali di gara.
A tale proposito si invita la società di appartenenza dei giocatori segnalati ad attivarsi al fine di far loro comprendere, anche in considerazione della loro giovane età, che i principi di lealtà e probità sportiva, sanciti dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia, non possono essere impunemente disattesi, rappresentando essi quei valori etici che ciascun tesserato dovrebbe sempre osservare, nell’esercizio dell’attività sportiva.
Ne consegue, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate per tutti i giocatori precedentemente menzionati.
per 2 giornate inflitte al giocatore Simone Marini per MariniDal rapporto arbitrale emerge che durante la partita si sono verificati comportamenti inaccettabili da parte dell’intera squadra del SSV Leifers, compresi gli addetti alla panchina e parte del pubblico. La partita si stava svolgendo regolarmente fino a un episodio che ha generato tensioni. Dopo un gol segnato con la porta spostata, ma con il disco che sarebbe ugualmente entrato in rete, gli ufficiali di gara, dopo un breve consulto, assegnavano un gol-tecnico in favore della squadra ospite, in base alla regola 63.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco. Questo episodio causava numerose proteste da parte dei tifosi e del gruppo del SSV Leifers, che si rivolgevano agli arbitri con critiche e lamentele. In seguito, la squadra di casa adottava un comportamento di gioco particolarmente aggressivo, che ha comportato una serie di falli opportunamente puniti. Dopo il terzo gol dello Zoldo, i falli successivamente commessi dalla squadra di casa venivano accompagnati da commenti inappropriati da parte dei giocatori, del pubblico e degli addetti alla panchina, con insulti diretti al gruppo arbitrale, tra cui frasi del tipo: “Non capite un ca**o, siete dei cogli**i, incapaci“ ecc.
Al termine della partita, durante il saluto tra le squadre, si sono verificati ulteriori episodi spiacevoli. Dopo che la situazione si era apparentemente calmata, i seguenti giocatori del SSV Leifers: #16 MOLON Sara; #5 MARINI Simone; #13 TIMPONE Saul insultavano il gruppo arbitrale con espressioni offensive, quali: “Vafanc**o” e “Cogli*ni”.
A fronte dei comportamenti antisportivi descritti nel rapporto arbitrale il direttore di gara chiedeva a questo GUS l’adozione dei provvedimenti disciplinari ritenuti di giustizia.
Ciò premesso, si evidenzia preliminarmente che l’arbitro avrebbe dovuto adottare nei confronti di ciascuno dei tre giocatori identificati, la sanzione prevista dalla regola 39.5 (II) del Regolamento Ufficiale di Gioco, ovvero penalità di partita di cattiva condotta, con conseguente annotazione della stessa sul foglio di arbitraggio.
Nonostante ciò, il GUS non può certamente esimersi dal valutare la rilevanza disciplinare dei comportamenti addebitati ai citati giocatori. A tale proposito appare evidente che le frasi pronunciate dai predetti all’indirizzo degli Ufficiali di gara siano da ritenersi ingiuriose e lesive della onorabilità degli stessi, con l’aggravante di essere state espresse durante il saluto di fine gara, ovvero in un momento in cui, cessato il furore agonistico, dovrebbe sempre prevalere l’atteggiamento sportivo nei confronti di avversari ed Ufficiali di gara.
A tale proposito si invita la società di appartenenza dei giocatori segnalati ad attivarsi al fine di far loro comprendere, anche in considerazione della loro giovane età, che i principi di lealtà e probità sportiva, sanciti dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia, non possono essere impunemente disattesi, rappresentando essi quei valori etici che ciascun tesserato dovrebbe sempre osservare, nell’esercizio dell’attività sportiva.
Ne consegue, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate per tutti i giocatori precedentemente menzionati.
per 2 giornate inflitte al giocatore Saul Timpone per Timpone Dal rapporto arbitrale emerge che durante la partita si sono verificati comportamenti inaccettabili da parte dell’intera squadra del SSV Leifers, compresi gli addetti alla panchina e parte del pubblico. La partita si stava svolgendo regolarmente fino a un episodio che ha generato tensioni. Dopo un gol segnato con la porta spostata, ma con il disco che sarebbe ugualmente entrato in rete, gli ufficiali di gara, dopo un breve consulto, assegnavano un gol-tecnico in favore della squadra ospite, in base alla regola 63.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco. Questo episodio causava numerose proteste da parte dei tifosi e del gruppo del SSV Leifers, che si rivolgevano agli arbitri con critiche e lamentele. In seguito, la squadra di casa adottava un comportamento di gioco particolarmente aggressivo, che ha comportato una serie di falli opportunamente puniti. Dopo il terzo gol dello Zoldo, i falli successivamente commessi dalla squadra di casa venivano accompagnati da commenti inappropriati da parte dei giocatori, del pubblico e degli addetti alla panchina, con insulti diretti al gruppo arbitrale, tra cui frasi del tipo: “Non capite un ca**o, siete dei cogli**i, incapaci“ ecc.
Al termine della partita, durante il saluto tra le squadre, si sono verificati ulteriori episodi spiacevoli. Dopo che la situazione si era apparentemente calmata, i seguenti giocatori del SSV Leifers: #16 MOLON Sara; #5 MARINI Simone; #13 TIMPONE Saul insultavano il gruppo arbitrale con espressioni offensive, quali: “Vafanc**o” e “Cogli*ni”.
A fronte dei comportamenti antisportivi descritti nel rapporto arbitrale il direttore di gara chiedeva a questo GUS l’adozione dei provvedimenti disciplinari ritenuti di giustizia.
Ciò premesso, si evidenzia preliminarmente che l’arbitro avrebbe dovuto adottare nei confronti di ciascuno dei tre giocatori identificati, la sanzione prevista dalla regola 39.5 (II) del Regolamento Ufficiale di Gioco, ovvero penalità di partita di cattiva condotta, con conseguente annotazione della stessa sul foglio di arbitraggio.
Nonostante ciò, il GUS non può certamente esimersi dal valutare la rilevanza disciplinare dei comportamenti addebitati ai citati giocatori. A tale proposito appare evidente che le frasi pronunciate dai predetti all’indirizzo degli Ufficiali di gara siano da ritenersi ingiuriose e lesive della onorabilità degli stessi, con l’aggravante di essere state espresse durante il saluto di fine gara, ovvero in un momento in cui, cessato il furore agonistico, dovrebbe sempre prevalere l’atteggiamento sportivo nei confronti di avversari ed Ufficiali di gara.
A tale proposito si invita la società di appartenenza dei giocatori segnalati ad attivarsi al fine di far loro comprendere, anche in considerazione della loro giovane età, che i principi di lealtà e probità sportiva, sanciti dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia, non possono essere impunemente disattesi, rappresentando essi quei valori etici che ciascun tesserato dovrebbe sempre osservare, nell’esercizio dell’attività sportiva.
Ne consegue, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate per tutti i giocatori precedentemente menzionati.
Motivazione:
Sara MolonDal rapporto arbitrale emerge che durante la partita si sono verificati comportamenti inaccettabili da parte dell’intera squadra del SSV Leifers, compresi gli addetti alla panchina e parte del pubblico. La partita si stava svolgendo regolarmente fino a un episodio che ha generato tensioni. Dopo un gol segnato con la porta spostata, ma con il disco che sarebbe ugualmente entrato in rete, gli ufficiali di gara, dopo un breve consulto, assegnavano un gol-tecnico in favore della squadra ospite, in base alla regola 63.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco. Questo episodio causava numerose proteste da parte dei tifosi e del gruppo del SSV Leifers, che si rivolgevano agli arbitri con critiche e lamentele. In seguito, la squadra di casa adottava un comportamento di gioco particolarmente aggressivo, che ha comportato una serie di falli opportunamente puniti. Dopo il terzo gol dello Zoldo, i falli successivamente commessi dalla squadra di casa venivano accompagnati da commenti inappropriati da parte dei giocatori, del pubblico e degli addetti alla panchina, con insulti diretti al gruppo arbitrale, tra cui frasi del tipo: “Non capite un ca**o, siete dei cogli**i, incapaci“ ecc.
Al termine della partita, durante il saluto tra le squadre, si sono verificati ulteriori episodi spiacevoli. Dopo che la situazione si era apparentemente calmata, i seguenti giocatori del SSV Leifers: #16 MOLON Sara; #5 MARINI Simone; #13 TIMPONE Saul insultavano il gruppo arbitrale con espressioni offensive, quali: “Vafanc**o” e “Cogli*ni”.
A fronte dei comportamenti antisportivi descritti nel rapporto arbitrale il direttore di gara chiedeva a questo GUS l’adozione dei provvedimenti disciplinari ritenuti di giustizia.
Ciò premesso, si evidenzia preliminarmente che l’arbitro avrebbe dovuto adottare nei confronti di ciascuno dei tre giocatori identificati, la sanzione prevista dalla regola 39.5 (II) del Regolamento Ufficiale di Gioco, ovvero penalità di partita di cattiva condotta, con conseguente annotazione della stessa sul foglio di arbitraggio.
Nonostante ciò, il GUS non può certamente esimersi dal valutare la rilevanza disciplinare dei comportamenti addebitati ai citati giocatori. A tale proposito appare evidente che le frasi pronunciate dai predetti all’indirizzo degli Ufficiali di gara siano da ritenersi ingiuriose e lesive della onorabilità degli stessi, con l’aggravante di essere state espresse durante il saluto di fine gara, ovvero in un momento in cui, cessato il furore agonistico, dovrebbe sempre prevalere l’atteggiamento sportivo nei confronti di avversari ed Ufficiali di gara.
A tale proposito si invita la società di appartenenza dei giocatori segnalati ad attivarsi al fine di far loro comprendere, anche in considerazione della loro giovane età, che i principi di lealtà e probità sportiva, sanciti dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia, non possono essere impunemente disattesi, rappresentando essi quei valori etici che ciascun tesserato dovrebbe sempre osservare, nell’esercizio dell’attività sportiva.
Ne consegue, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate per tutti i giocatori precedentemente menzionati.
Simone MariniDal rapporto arbitrale emerge che durante la partita si sono verificati comportamenti inaccettabili da parte dell’intera squadra del SSV Leifers, compresi gli addetti alla panchina e parte del pubblico. La partita si stava svolgendo regolarmente fino a un episodio che ha generato tensioni. Dopo un gol segnato con la porta spostata, ma con il disco che sarebbe ugualmente entrato in rete, gli ufficiali di gara, dopo un breve consulto, assegnavano un gol-tecnico in favore della squadra ospite, in base alla regola 63.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco. Questo episodio causava numerose proteste da parte dei tifosi e del gruppo del SSV Leifers, che si rivolgevano agli arbitri con critiche e lamentele. In seguito, la squadra di casa adottava un comportamento di gioco particolarmente aggressivo, che ha comportato una serie di falli opportunamente puniti. Dopo il terzo gol dello Zoldo, i falli successivamente commessi dalla squadra di casa venivano accompagnati da commenti inappropriati da parte dei giocatori, del pubblico e degli addetti alla panchina, con insulti diretti al gruppo arbitrale, tra cui frasi del tipo: “Non capite un ca**o, siete dei cogli**i, incapaci“ ecc.
Al termine della partita, durante il saluto tra le squadre, si sono verificati ulteriori episodi spiacevoli. Dopo che la situazione si era apparentemente calmata, i seguenti giocatori del SSV Leifers: #16 MOLON Sara; #5 MARINI Simone; #13 TIMPONE Saul insultavano il gruppo arbitrale con espressioni offensive, quali: “Vafanc**o” e “Cogli*ni”.
A fronte dei comportamenti antisportivi descritti nel rapporto arbitrale il direttore di gara chiedeva a questo GUS l’adozione dei provvedimenti disciplinari ritenuti di giustizia.
Ciò premesso, si evidenzia preliminarmente che l’arbitro avrebbe dovuto adottare nei confronti di ciascuno dei tre giocatori identificati, la sanzione prevista dalla regola 39.5 (II) del Regolamento Ufficiale di Gioco, ovvero penalità di partita di cattiva condotta, con conseguente annotazione della stessa sul foglio di arbitraggio.
Nonostante ciò, il GUS non può certamente esimersi dal valutare la rilevanza disciplinare dei comportamenti addebitati ai citati giocatori. A tale proposito appare evidente che le frasi pronunciate dai predetti all’indirizzo degli Ufficiali di gara siano da ritenersi ingiuriose e lesive della onorabilità degli stessi, con l’aggravante di essere state espresse durante il saluto di fine gara, ovvero in un momento in cui, cessato il furore agonistico, dovrebbe sempre prevalere l’atteggiamento sportivo nei confronti di avversari ed Ufficiali di gara.
A tale proposito si invita la società di appartenenza dei giocatori segnalati ad attivarsi al fine di far loro comprendere, anche in considerazione della loro giovane età, che i principi di lealtà e probità sportiva, sanciti dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia, non possono essere impunemente disattesi, rappresentando essi quei valori etici che ciascun tesserato dovrebbe sempre osservare, nell’esercizio dell’attività sportiva.
Ne consegue, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate per tutti i giocatori precedentemente menzionati.
Saul Timpone Dal rapporto arbitrale emerge che durante la partita si sono verificati comportamenti inaccettabili da parte dell’intera squadra del SSV Leifers, compresi gli addetti alla panchina e parte del pubblico. La partita si stava svolgendo regolarmente fino a un episodio che ha generato tensioni. Dopo un gol segnato con la porta spostata, ma con il disco che sarebbe ugualmente entrato in rete, gli ufficiali di gara, dopo un breve consulto, assegnavano un gol-tecnico in favore della squadra ospite, in base alla regola 63.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco. Questo episodio causava numerose proteste da parte dei tifosi e del gruppo del SSV Leifers, che si rivolgevano agli arbitri con critiche e lamentele. In seguito, la squadra di casa adottava un comportamento di gioco particolarmente aggressivo, che ha comportato una serie di falli opportunamente puniti. Dopo il terzo gol dello Zoldo, i falli successivamente commessi dalla squadra di casa venivano accompagnati da commenti inappropriati da parte dei giocatori, del pubblico e degli addetti alla panchina, con insulti diretti al gruppo arbitrale, tra cui frasi del tipo: “Non capite un ca**o, siete dei cogli**i, incapaci“ ecc.
Al termine della partita, durante il saluto tra le squadre, si sono verificati ulteriori episodi spiacevoli. Dopo che la situazione si era apparentemente calmata, i seguenti giocatori del SSV Leifers: #16 MOLON Sara; #5 MARINI Simone; #13 TIMPONE Saul insultavano il gruppo arbitrale con espressioni offensive, quali: “Vafanc**o” e “Cogli*ni”.
A fronte dei comportamenti antisportivi descritti nel rapporto arbitrale il direttore di gara chiedeva a questo GUS l’adozione dei provvedimenti disciplinari ritenuti di giustizia.
Ciò premesso, si evidenzia preliminarmente che l’arbitro avrebbe dovuto adottare nei confronti di ciascuno dei tre giocatori identificati, la sanzione prevista dalla regola 39.5 (II) del Regolamento Ufficiale di Gioco, ovvero penalità di partita di cattiva condotta, con conseguente annotazione della stessa sul foglio di arbitraggio.
Nonostante ciò, il GUS non può certamente esimersi dal valutare la rilevanza disciplinare dei comportamenti addebitati ai citati giocatori. A tale proposito appare evidente che le frasi pronunciate dai predetti all’indirizzo degli Ufficiali di gara siano da ritenersi ingiuriose e lesive della onorabilità degli stessi, con l’aggravante di essere state espresse durante il saluto di fine gara, ovvero in un momento in cui, cessato il furore agonistico, dovrebbe sempre prevalere l’atteggiamento sportivo nei confronti di avversari ed Ufficiali di gara.
A tale proposito si invita la società di appartenenza dei giocatori segnalati ad attivarsi al fine di far loro comprendere, anche in considerazione della loro giovane età, che i principi di lealtà e probità sportiva, sanciti dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia, non possono essere impunemente disattesi, rappresentando essi quei valori etici che ciascun tesserato dovrebbe sempre osservare, nell’esercizio dell’attività sportiva.
Ne consegue, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate per tutti i giocatori precedentemente menzionati.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra SSV Leifers U14.
Il Giudice Sportivo
Franco
[STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]
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