Decisione n.GSP 24/25 102
Data: 2025-02-03
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 02/02/2025 relativo all'incontro (27127) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ) il 02/02/2025 tra Kaltern / Ritten U19 (042) e Cortina / Alleghe U19 (002).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Tommaso Constantini per Constantini
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 48.07, il predetto giocatore veniva sanzionato con una penalità maggiore più automatica penalità di partita cattiva condotta in base alla regola 50.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco per il fallo di ginocchiata, in quanto caricava l'avversario colpendolo con il ginocchio e mettendo incautamente in pericolo la sua incolumità, tant’è che il giocatore colpito rimaneva disteso sulla pista ghiacciata per svariati minuti.
L’arbitro fa altresì presente che il CONSTANTINI caricava l'avversario disinteressandosi del disco e colpiva il giocatore senza estendere la gamba, ma direttamente con il proprio ginocchio, facendolo cadere pericolosamente sul ghiaccio.
Il giocatore che ha subito il fallo, dopo svariati minuti, ha potuto riprendere il gioco.
A fine partita il tesserato punito si scusava con la terna arbitrale per il fallo commesso, spiegando che non era sua intenzione causare un possibile ferimento dell'avversario.
Ciò premesso, la segnalata carica con il ginocchio appare certamente sanzionabile con la squalifica che, soltanto per via dell’assenza di conseguenze lesive idonee ad impedire all’atleta colpito di riprendere il gioco, nonché in virtù del ravvedimento manifestato dal CONSTANTINI a fine incontro dinanzi agli Ufficiali di gara, può essere contenuta nel minimo edittale previsto pari ad 1 (una) giornata.
Motivazione:
Tommaso Constantini Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 48.07, il predetto giocatore veniva sanzionato con una penalità maggiore più automatica penalità di partita cattiva condotta in base alla regola 50.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco per il fallo di ginocchiata, in quanto caricava l'avversario colpendolo con il ginocchio e mettendo incautamente in pericolo la sua incolumità, tant’è che il giocatore colpito rimaneva disteso sulla pista ghiacciata per svariati minuti.
L’arbitro fa altresì presente che il CONSTANTINI caricava l'avversario disinteressandosi del disco e colpiva il giocatore senza estendere la gamba, ma direttamente con il proprio ginocchio, facendolo cadere pericolosamente sul ghiaccio.
Il giocatore che ha subito il fallo, dopo svariati minuti, ha potuto riprendere il gioco.
A fine partita il tesserato punito si scusava con la terna arbitrale per il fallo commesso, spiegando che non era sua intenzione causare un possibile ferimento dell'avversario.
Ciò premesso, la segnalata carica con il ginocchio appare certamente sanzionabile con la squalifica che, soltanto per via dell’assenza di conseguenze lesive idonee ad impedire all’atleta colpito di riprendere il gioco, nonché in virtù del ravvedimento manifestato dal CONSTANTINI a fine incontro dinanzi agli Ufficiali di gara, può essere contenuta nel minimo edittale previsto pari ad 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Cortina / Alleghe U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]