Decisione n.GSP 24/25 119
Data: 2025-02-25
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 23/02/2025 relativo all'incontro (27137) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ) il 23/02/2025 tra HC Eppan Appiano U19 (150) e Hockey Pergine U19 (162).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 3 giornate inflitte al giocatore
Michele Fruet per Fruet
Dal rapporto arbitrale emerge che, al termine dell’incontro, mentre i giocatori della squadra di casa (Appiano) si stavano radunando come prassi davanti la propria porta, il predetto giocatore si avvicinava ad un avversario, spingendolo, ai fini di istigare una reazione aggressiva. Lo stesso giocatore, dopo essere stato richiamato da un giudice di linea, incominciava e gesticolare contro giocatori avversari, staff avversario, nonché pubblico avversario, attirandosi così palesemente l’ira di tutti presenti. Visto che il giocatore, nonostante l’intervento di un linesperson, continuava con il suo atteggiamento illecito, veniva punito con una penalità partita di cattiva condotta (20 minuti) ai sensi della regola 75.5 comma V.
Dopo il saluto di fine gara tra le squadre, il FRUET, dopo aver compreso di avere ricevuto una penalità, si avvicinava al capo arbitro che si trovava posizionato nello spazio riservato agli Ufficiali di Gara (cosiddetta lunetta), e facendo ingresso, senza autorizzazione, all’interno di detto spazio, contestava la decisione arbitrale, sostenendo che non sarebbe stata prevista una penalità partita di cattiva condotta ma soltanto “due minuti”. Il FRUET, informato del fatto che il suo atteggiamento di protesta stava peggiorando la sua situazione, urlava in direzione capo arbitro la seguente frase “ma che cavolo, ma vaffanculo!!” e proseguiva ridendo ironicamente e mandando, con il gesto della mano, “a quel paese” il direttore di gara.
Successivamente, al di fuori della pista ghiacciata, il FRUET, sostando nei pressi del proprio spogliatoio, attendeva l’arrivo della terna arbitrale, la quale si stava recando in direzione dello spogliatoio ad essa assegnato, e quindi proseguiva nella protesta, affermando: “ma col cazzo penalità partita!! solo perché non sapete gestire la partita!” per poi passare ad un linguaggio offensivo in direzione del capoarbitro WIEST: “ma vai a fare la dieta, ciccione di merda!” La frase offensiva veniva udita dall’intera terna arbitrale, dai compagni di squadra del punito, dallo staff della squadra del punito, dal pubblico situato al di sopra degli spogliatoi, da giocatori della squadra di casa, nonché dalle squadre amatoriali che dovevano giocare successivamente un incontro e da un’altra coppia arbitrale.
Si precisa che lo staff della squadra del punito, nonostante avesse assistito al comportamento illecito del proprio giocatore, non interveniva, obbligando la terna arbitrale di ritirarsi nel proprio spogliatoio per evitare ulteriori offese.
L’arbitro fa altresì presente di riservarsi di procedere dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria a fronte delle offese ricevute.
Ciò premesso, il comportamento complessivamente assunto dal giocatore punito, appare gravemente irriguardoso ed ingiurioso soprattutto nei confronti del capo arbitro, oltre che riguardo a pubblico, giocatori e tesserati presenti che hanno udito le sue pesanti esternazioni. Inoltre rileva, ai fini della quantificazione della sanzione disciplinare, anche l’invasione dell’area riservata agli arbitri, al fine di entrare in discussione con gli stessi.
Pur in assenza di precedenti specifici contestabili, la violazione delle due norme richiamate impone l’adozione della sanzione della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate, anche in considerazione della reiterazione dell’atteggiamento di protesta espressa in termini ingiuriosi al di fuori del campo di gara.
Motivazione:
Michele Fruet Dal rapporto arbitrale emerge che, al termine dell’incontro, mentre i giocatori della squadra di casa (Appiano) si stavano radunando come prassi davanti la propria porta, il predetto giocatore si avvicinava ad un avversario, spingendolo, ai fini di istigare una reazione aggressiva. Lo stesso giocatore, dopo essere stato richiamato da un giudice di linea, incominciava e gesticolare contro giocatori avversari, staff avversario, nonché pubblico avversario, attirandosi così palesemente l’ira di tutti presenti. Visto che il giocatore, nonostante l’intervento di un linesperson, continuava con il suo atteggiamento illecito, veniva punito con una penalità partita di cattiva condotta (20 minuti) ai sensi della regola 75.5 comma V.
Dopo il saluto di fine gara tra le squadre, il FRUET, dopo aver compreso di avere ricevuto una penalità, si avvicinava al capo arbitro che si trovava posizionato nello spazio riservato agli Ufficiali di Gara (cosiddetta lunetta), e facendo ingresso, senza autorizzazione, all’interno di detto spazio, contestava la decisione arbitrale, sostenendo che non sarebbe stata prevista una penalità partita di cattiva condotta ma soltanto “due minuti”. Il FRUET, informato del fatto che il suo atteggiamento di protesta stava peggiorando la sua situazione, urlava in direzione capo arbitro la seguente frase “ma che cavolo, ma vaffanculo!!” e proseguiva ridendo ironicamente e mandando, con il gesto della mano, “a quel paese” il direttore di gara.
Successivamente, al di fuori della pista ghiacciata, il FRUET, sostando nei pressi del proprio spogliatoio, attendeva l’arrivo della terna arbitrale, la quale si stava recando in direzione dello spogliatoio ad essa assegnato, e quindi proseguiva nella protesta, affermando: “ma col cazzo penalità partita!! solo perché non sapete gestire la partita!” per poi passare ad un linguaggio offensivo in direzione del capoarbitro WIEST: “ma vai a fare la dieta, ciccione di merda!” La frase offensiva veniva udita dall’intera terna arbitrale, dai compagni di squadra del punito, dallo staff della squadra del punito, dal pubblico situato al di sopra degli spogliatoi, da giocatori della squadra di casa, nonché dalle squadre amatoriali che dovevano giocare successivamente un incontro e da un’altra coppia arbitrale.
Si precisa che lo staff della squadra del punito, nonostante avesse assistito al comportamento illecito del proprio giocatore, non interveniva, obbligando la terna arbitrale di ritirarsi nel proprio spogliatoio per evitare ulteriori offese.
L’arbitro fa altresì presente di riservarsi di procedere dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria a fronte delle offese ricevute.
Ciò premesso, il comportamento complessivamente assunto dal giocatore punito, appare gravemente irriguardoso ed ingiurioso soprattutto nei confronti del capo arbitro, oltre che riguardo a pubblico, giocatori e tesserati presenti che hanno udito le sue pesanti esternazioni. Inoltre rileva, ai fini della quantificazione della sanzione disciplinare, anche l’invasione dell’area riservata agli arbitri, al fine di entrare in discussione con gli stessi.
Pur in assenza di precedenti specifici contestabili, la violazione delle due norme richiamate impone l’adozione della sanzione della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate, anche in considerazione della reiterazione dell’atteggiamento di protesta espressa in termini ingiuriosi al di fuori del campo di gara.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Hockey Pergine U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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