Under 19
Anno sportivo 2024-2025

2° Turno Ritorno - Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo - Pinerolo (TO)

27156
09/02/2025
14:30
5 - 1
Ora d'inizio: 14:30
Ora di fine: 16:41
Team T1T2T3OTSO Finale
Storm Pinerolo U19 31100 5
Zoldo / Padova U19 10000 1
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 120

    Data: 2025-02-25

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 10/02/2025 relativo all'incontro (27156) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo - Pinerolo (TO) il 09/02/2025 tra Storm Pinerolo U19 (540) e Zoldo / Padova U19 (683).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Alessandro Menapace per Menapace
    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che, al minuto 39.43, il predetto giocatore, durante una interruzione del gioco, con il disco bloccato dal portiere, ha avuto un alterco con il giocatore avversario #43 della squadra Storm Pinerolo, REYNAUD Mattia.
    Gli ufficiali di gara intervenivano per dividere i due litiganti ed in tale circostanza il MENAPACE apostrofava l’avversario con la seguente frase: “Negro di merda”.
    Veniva così punito con una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 75.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Mentre il giocatore punito si stava allontanando dal campo di gioco, l’allenatore del Padova chiedeva di poter parlare con il giocatore del Pinerolo, scusandosi del comportamento tenuto dal proprio giocatore.
    A partita conclusa il giocatore MENAPACE, accompagnato dal dirigente SIMIONATO Sergio, si presentava nello spogliatoio degli arbitri chiedendo di poter chiarire l’episodio. In particolare il giocatore interpellato forniva tre diverse versioni: Nella prima versione sosteneva di non ricordarsi esattamente la frase pronunciata; nella seconda versione sosteneva di avere pronunciato le seguenti parole: “se continui così ti ammazzo”; mentre nella terza versione sosteneva di avere affermato: “guarda che ti uccido”. Il giocatore manifestava il suo sincero dispiacere per l’alterco intervenuto, sostenendo di non aver mai proferito la frase “negro di merda ribadendo di non aver sentimenti razzisti, anzi di disprezzare coloro che usano termini e ingiurie a carattere razzista. Dopo di ciò gli arbitri decidevano di convocare anche il giocatore REYNAUD Mattia con il suo dirigente OSELLA Fabrizio. Durante tale incontro il giocatore del Pinerolo, pur confermando l'espressione razzista usata dal giocatore MENAPACE Alessandro, dichiarava di non essersi sentito offeso e giustificando tale frase nella normale foga agonistica. Precisava inoltre di non aver recepito tale frase come un insulto a sfondo razziale in quanto di razza e nazionalità italiana. Concludeva dichiarando:” ti perdono ma pensa bene a cosa hai detto”.
    A richiesta del GUS, l’arbitro precisava che la frase “Negro di merda” è’ stata sentita dal capo arbitro BOVERIO Melissa, dal linesperson MAGLIANO Davide e dal giocatore direttamente interessato REYNAUD Mattia.

    Ciò premesso, sulla base della documentazione ufficiale acquisita, emerge quanto segue:
    1) la frase gravemente offensiva segnalata, nonostante sia stata smentita dal giocatore punito, che ha affermato di non nutrire sentimenti razzisti ed anzi di disprezzare coloro utilizzano ingiurie di carattere razziale, appare invece inequivocabilmente confermata, in quanto direttamente percepita, dal direttore di gara, da un linesperson e, ovviamente, dalla persona offesa;
    2) il giocatore offeso ha dichiarato di non essersi sentito offeso, giustificando l’ingiuria razziale pronunciata nei di lui confronti come il frutto della normale foga agonistica” ed altresì precisando di “non avere percepito" la frase pronunciata dall’avversario “come un insulto a sfondo razziale, in quanto (essendo lui) di razza e nazionalità italiana”;
    3) il giocatore destinatario dell’ingiuria citata ha “perdonato” l’avversario, invitandolo però a riflettere sulla frase pronunciata (cfr: “pensa bene a cosa hai detto”).

    Alla luce delle esposte premesse in fatto, si osserva quanto segue:
    Posto che, sotto il profilo disciplinare, non assume rilevanza alcuna il fatto che il giocatore destinatario dell’insulto a sfondo razziale non sia di colore, occorre valutare e sanzionare un’espressione oggettivamente incommentabile, che suscita un sentimento non soltanto di sdegno, ma anche di grande amarezza, soprattutto perché pronunciata da un atleta in giovane età.
    Per contro merita grande apprezzamento l’atteggiamento pacato e conciliante tenuto, nell’occasione, dal REYNAUD, che ha dimostrato di possedere appieno quel sentimento di lealtà e probità, che rappresenta il valore morale più elevato nell’ambito sportivo.
    Va peraltro riconosciuta, in capo al MENAPACE, quale circostanza attenuante idonea ad incidere sulla quantificazione dell’infliggenda sanzione, l’avere il predetto giocatore manifestato, dopo l’increscioso episodio, un sincero e tempestivo ravvedimento.

    Alla luce delle esposte considerazioni, appare dunque acclarata la responsabilità disciplinare del MENAPACE, cui va contestata la violazione di uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento sportivo, ovvero l’obbligo di astenersi da qualunque forma di violenza, non soltanto fisica, ma, per quanto di interesse, anche verbale (art. 1, n.2 Regolamento di Giustizia), dovendosi ritenere l’insulto razziale senza dubbio l’espressione ingiuriosa più grave e come tale esplicitamente richiamata e punita anche dal Regolamento Ufficiale di Gioco (regola 75.5 II).
    La sanzione disciplinare applicabile è quella prevista dall’art. 19 del Regolamento di Giustizia che punisce la violazione dei principi fondamentali di cui all’art. 1, con la sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata minima di mesi 3 (tre) e sino ad un anno.
    Nel caso di specie, in assenza di precedenti disciplinari contestabili, è possibile quantificare la pena base in mesi 3 (tre), riducibili, per effetto della concessione della circostanza attenuante sopra ricordata (cfr. ravvedimento tempestivo), a complessivi mesi 2 (due) di sospensione da ogni attività agonistico-sportiva a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Sergio Simionato per Simionato
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 38.33, il tesserato SIMIONATO Sergio, accompagnatore della squadra Zoldo/Padova U19, si rivolgeva al capo arbitro, sporgendosi dalla propria panca ed urlando le seguenti esclamazioni “Queste cariche non le fischi?”, Perché non le fischi?”.
    Il tutto avveniva dopo che era già stata assegnata una penalità minore di panca, ma nonostante le ripetute richieste di calmarsi e soprattutto dopo l’intervento dell’allenatore della stessa squadra, proseguiva nelle proteste.
    Veniva così punito ai sensi dell’art. 39.5 con una penalità di partita di cattiva condotta.
    Ciò premesso, pur non avendo pronunciato frasi offensive nei confronti del referee, il predetto tesserato ha reiterato l’atteggiamento di vivace protesta e per tale ragione appare congrua la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1(una) giornata.

    Motivazione:
    Alessandro Menapace
    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che, al minuto 39.43, il predetto giocatore, durante una interruzione del gioco, con il disco bloccato dal portiere, ha avuto un alterco con il giocatore avversario #43 della squadra Storm Pinerolo, REYNAUD Mattia.
    Gli ufficiali di gara intervenivano per dividere i due litiganti ed in tale circostanza il MENAPACE apostrofava l’avversario con la seguente frase: “Negro di merda”.
    Veniva così punito con una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 75.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Mentre il giocatore punito si stava allontanando dal campo di gioco, l’allenatore del Padova chiedeva di poter parlare con il giocatore del Pinerolo, scusandosi del comportamento tenuto dal proprio giocatore.
    A partita conclusa il giocatore MENAPACE, accompagnato dal dirigente SIMIONATO Sergio, si presentava nello spogliatoio degli arbitri chiedendo di poter chiarire l’episodio. In particolare il giocatore interpellato forniva tre diverse versioni: Nella prima versione sosteneva di non ricordarsi esattamente la frase pronunciata; nella seconda versione sosteneva di avere pronunciato le seguenti parole: “se continui così ti ammazzo”; mentre nella terza versione sosteneva di avere affermato: “guarda che ti uccido”. Il giocatore manifestava il suo sincero dispiacere per l’alterco intervenuto, sostenendo di non aver mai proferito la frase “negro di merda ribadendo di non aver sentimenti razzisti, anzi di disprezzare coloro che usano termini e ingiurie a carattere razzista. Dopo di ciò gli arbitri decidevano di convocare anche il giocatore REYNAUD Mattia con il suo dirigente OSELLA Fabrizio. Durante tale incontro il giocatore del Pinerolo, pur confermando l'espressione razzista usata dal giocatore MENAPACE Alessandro, dichiarava di non essersi sentito offeso e giustificando tale frase nella normale foga agonistica. Precisava inoltre di non aver recepito tale frase come un insulto a sfondo razziale in quanto di razza e nazionalità italiana. Concludeva dichiarando:” ti perdono ma pensa bene a cosa hai detto”.
    A richiesta del GUS, l’arbitro precisava che la frase “Negro di merda” è’ stata sentita dal capo arbitro BOVERIO Melissa, dal linesperson MAGLIANO Davide e dal giocatore direttamente interessato REYNAUD Mattia.

    Ciò premesso, sulla base della documentazione ufficiale acquisita, emerge quanto segue:
    1) la frase gravemente offensiva segnalata, nonostante sia stata smentita dal giocatore punito, che ha affermato di non nutrire sentimenti razzisti ed anzi di disprezzare coloro utilizzano ingiurie di carattere razziale, appare invece inequivocabilmente confermata, in quanto direttamente percepita, dal direttore di gara, da un linesperson e, ovviamente, dalla persona offesa;
    2) il giocatore offeso ha dichiarato di non essersi sentito offeso, giustificando l’ingiuria razziale pronunciata nei di lui confronti come il frutto della normale foga agonistica” ed altresì precisando di “non avere percepito" la frase pronunciata dall’avversario “come un insulto a sfondo razziale, in quanto (essendo lui) di razza e nazionalità italiana”;
    3) il giocatore destinatario dell’ingiuria citata ha “perdonato” l’avversario, invitandolo però a riflettere sulla frase pronunciata (cfr: “pensa bene a cosa hai detto”).

    Alla luce delle esposte premesse in fatto, si osserva quanto segue:
    Posto che, sotto il profilo disciplinare, non assume rilevanza alcuna il fatto che il giocatore destinatario dell’insulto a sfondo razziale non sia di colore, occorre valutare e sanzionare un’espressione oggettivamente incommentabile, che suscita un sentimento non soltanto di sdegno, ma anche di grande amarezza, soprattutto perché pronunciata da un atleta in giovane età.
    Per contro merita grande apprezzamento l’atteggiamento pacato e conciliante tenuto, nell’occasione, dal REYNAUD, che ha dimostrato di possedere appieno quel sentimento di lealtà e probità, che rappresenta il valore morale più elevato nell’ambito sportivo.
    Va peraltro riconosciuta, in capo al MENAPACE, quale circostanza attenuante idonea ad incidere sulla quantificazione dell’infliggenda sanzione, l’avere il predetto giocatore manifestato, dopo l’increscioso episodio, un sincero e tempestivo ravvedimento.

    Alla luce delle esposte considerazioni, appare dunque acclarata la responsabilità disciplinare del MENAPACE, cui va contestata la violazione di uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento sportivo, ovvero l’obbligo di astenersi da qualunque forma di violenza, non soltanto fisica, ma, per quanto di interesse, anche verbale (art. 1, n.2 Regolamento di Giustizia), dovendosi ritenere l’insulto razziale senza dubbio l’espressione ingiuriosa più grave e come tale esplicitamente richiamata e punita anche dal Regolamento Ufficiale di Gioco (regola 75.5 II).
    La sanzione disciplinare applicabile è quella prevista dall’art. 19 del Regolamento di Giustizia che punisce la violazione dei principi fondamentali di cui all’art. 1, con la sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata minima di mesi 3 (tre) e sino ad un anno.
    Nel caso di specie, in assenza di precedenti disciplinari contestabili, è possibile quantificare la pena base in mesi 3 (tre), riducibili, per effetto della concessione della circostanza attenuante sopra ricordata (cfr. ravvedimento tempestivo), a complessivi mesi 2 (due) di sospensione da ogni attività agonistico-sportiva a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

    Sergio Simionato
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 38.33, il tesserato SIMIONATO Sergio, accompagnatore della squadra Zoldo/Padova U19, si rivolgeva al capo arbitro, sporgendosi dalla propria panca ed urlando le seguenti esclamazioni “Queste cariche non le fischi?”, Perché non le fischi?”.
    Il tutto avveniva dopo che era già stata assegnata una penalità minore di panca, ma nonostante le ripetute richieste di calmarsi e soprattutto dopo l’intervento dell’allenatore della stessa squadra, proseguiva nelle proteste.
    Veniva così punito ai sensi dell’art. 39.5 con una penalità di partita di cattiva condotta.
    Ciò premesso, pur non avendo pronunciato frasi offensive nei confronti del referee, il predetto tesserato ha reiterato l’atteggiamento di vivace protesta e per tale ragione appare congrua la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1(una) giornata.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Zoldo / Padova U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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