IHL
Anno sportivo 2024-2025
1° Turno Andata - Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ)
27164
04/01/2025
19:30
6 - 1
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team | T1 | T2 | T3 | OT | SO | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Kaltern Caldaro rothoblaas | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
HC Eppan Appiano ANet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Arbitri
-
Provvedimenti
Decisione n.GSP 24/25 085
Data: 2025-01-10
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 05/01/2025, supplemento di rapporto e prova video, relativi all'incontro (27164) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ) il 04/01/2025 tra SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042) e HC Eppan Appiano ANet (150).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 0 giornate inflitte al giocatore Chrystopher Collin per CollinDal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 25.38, il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore, in segno plateale di protesta contro la decisione arbitrale, scagliava violentemente e volontariamente il proprio bastone che andava a terminare il la sua corsa contro la balaustra. Tale comportamento veniva sanzionato con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’), in base alla regola 39.4 IV. Dopo la comunicazione della suddetta penalità, il COLLIN manifestava ulteriore protesta, inveendo nei confronti del capo arbitro e rifiutando di accomodarsi in panca puniti. La situazione richiedeva l'intervento dei due linesperson, che con difficoltà riuscivano a condurlo in panca puniti. Una volta raggiunta la panca puniti, il predetto tesserato sferrava un pugno volontariamente al viso di uno dei due linesperson. Tale comportamento veniva sanzionato con una penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 40.1. Dopo la comunicazione di detta penalità, il giocatore abbandonava la panca puniti e, in segno di ulteriore protesta, scagliava violentemente e volontariamente il proprio casco sul ghiaccio.
L’arbitro precisa altresì che il linesperson colpito non ha riportato conseguenze lesive.
Ciò premesso, il comportamento complessivamente assunto dal COLLIN appare caratterizzato da reiterata insubordinazione e protesta nei confronti degli Ufficiali di gara (per via di una decisione non condivisa), manifestata dal compimento di gesti reattivi violenti (lancio del bastone e successivo lancio del casco) e culminata con un attacco fisico nei confronti di un linesperson, che sarebbe stato colpito con un pugno indirizzato all’altezza del viso.
Proprio in relazione a tale ultimo comportamento, il GUS ha ritenuto di acquisire, ai sensi dell’art. 64, n.1, lett. d) e n. 2 del Regolamento di Giustizia, la ripresa filmata dell’episodio contestato, trattandosi di valutare la sussistenza o meno del requisito della “violenza” nella condotta addebitata al predetto giocatore.
Occorre premettere che il filmato non appare di facile interpretazione, trovandosi la telecamera che ha ripreso la scena posizionata sul lato opposto del campo di gara rispetto al punto in cui si sarebbe verificata la condotta segnalata, ovvero l’ingresso della panca assegnata ai giocatori puniti.
Ciò detto, le immagini di interesse evidenziano che il COLLIN, dopo essere stato punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) per il lancio del bastone, viene energicamente accompagnato dai due linesperson nella panca dei puniti. A questo punto si nota uno dei due giudici di linea allungare il braccio verso lo stesso giocatore, che immediatamente reagisce distendendo a sua volta il proprio in direzione del volto dell’altro linesperson.
Ed è proprio in riferimento a questo gesto che le immagini non consentono di comprendere con sufficiente chiarezza alcuni particolari decisivi ai fini del decidere, in particolare se il pugno abbia effettivamente colpito il giudice di linea o se lo abbia sfiorato appena. Il dubbio emerge per via dei successivi frammenti di immagine che evidenziano invece con chiarezza che il linesperson asseritamente colpito non cambia postura, ovvero non cade, non muove significativamente il capo, come sarebbe stato naturale se il pugno lo avesse centrato in volto, ma indietreggia semplicemente di un paio di passi, così come del resto anche il suo collega.
L’assenza poi di conseguenze lesive attestata dal referee nel supplemento di rapporto, contribuisce ad alimentare ulteriormente i dubbi poc’anzi sollevati in ordine all’effettiva consumazione della condotta violenta.
Se dunque le risultanze istruttorie non consentono di addivenire ad un giudizio di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, nei confronti del COLLIN per il fatto di condotta violenta consumata, rimane invece indubitabilmente accertata la commissione di un tentativo di condotta violenta che, ai sensi dell’art. 49, ult. comma del Regolamento di Giustizia, si verifica quando l’autore ha compiuto, come nel caso di specie, atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l’infrazione e l’evento dannoso non si è realizzato.
In tal caso la sanzione prevista per la fattispecie consumata dovrà essere ridotta da un terzo fino a due terzi.
Posto che a differenza di altri ordinamenti sportivi, i codici disciplinari F.I.S.G. non contemplano una norma specifica diretta a punire la condotta violenta nei confronti degli arbitri, al di là della troppo generica previsione dell’art. 10.2 del Codice delle penalità (cfr. ferimento o tentativo di ferimento) che però mal si attaglia, in ragione delle risultanze istruttorie, al caso in esame, occorre applicare l’art. 1, n.1 e 2 del Regolamento di Giustizia che, nell’affermare il dovere di osservanza da parte di affiliati e tesserati del principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sancisce contestualmente l’obbligo, tra l’altro, di astensione da qualunque violenza, sia fisica che verbale, stabilendo che la violazione di detti principi ed obblighi comporti la sanzione della sospensione da ogni attività federale da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno.
Nel caso che ci occupa, alla grave condotta di tentata violenza fisica ai danni di un Ufficiale di gara si somma la violazione dell’art.9.4.1 del Codice delle penalità, che punisce con la squalifica la persistenza nell’insubordinazione per la quale è già stata inflitta una penalità di cattiva condotta, nonché l’ulteriore atteggiamento di vibrata protesta, successiva alla comminazione della penalità di partita, culminato con il lancio del casco sulla pista ghiacciata.
E’ poi contestabile al COLLIN anche la recidiva, ai sensi dell’art. 56, n.1 e 2, lett. a) e b), per via del precedente disciplinare di cui alla decisione GUS 24/25 015 dd.11.10.2024, con conseguente ulteriore aumento di pena.Quanto sopra premesso:
- visti gli artt. 1, n.1 e 2, 19, 49, n.7, 56, n. 2, lett. a) e b), 64, n.1, lett d) e n. 2 del Regolamento di Giustizia e 9.4.1 del Codice delle penalità
a) considerato che qualora l’atto violento fosse risultato consumato la pena sarebbe stata quantificata in anni 1 di sospensione;
b) atteso invece che la fattispecie provata, all’esito dell’istruttoria, è quella della violenza tentata, con conseguente riduzione dell’infliggenda sanzione alla metà, quindi a mesi 6 di sospensione;
c) applicato in continuazione l’aumento di giorni 10 calcolato sulla sanzione più grave di cui al capo b) a fronte delle ulteriori condotte illecite addebitate (reiterate e vibrate proteste, lancio del bastone, lancio del casco);
d) applicato l’ulteriore aumento per la recidiva aggravata contestata quantificabile in ulteriori giorni 10;- si determina la sanzione disciplinare finale in complessivi mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti) di sospensione da ogni attività agonistico-sportiva, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Motivazione:
Chrystopher CollinDal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 25.38, il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore, in segno plateale di protesta contro la decisione arbitrale, scagliava violentemente e volontariamente il proprio bastone che andava a terminare il la sua corsa contro la balaustra. Tale comportamento veniva sanzionato con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’), in base alla regola 39.4 IV. Dopo la comunicazione della suddetta penalità, il COLLIN manifestava ulteriore protesta, inveendo nei confronti del capo arbitro e rifiutando di accomodarsi in panca puniti. La situazione richiedeva l'intervento dei due linesperson, che con difficoltà riuscivano a condurlo in panca puniti. Una volta raggiunta la panca puniti, il predetto tesserato sferrava un pugno volontariamente al viso di uno dei due linesperson. Tale comportamento veniva sanzionato con una penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 40.1. Dopo la comunicazione di detta penalità, il giocatore abbandonava la panca puniti e, in segno di ulteriore protesta, scagliava violentemente e volontariamente il proprio casco sul ghiaccio.
L’arbitro precisa altresì che il linesperson colpito non ha riportato conseguenze lesive.
Ciò premesso, il comportamento complessivamente assunto dal COLLIN appare caratterizzato da reiterata insubordinazione e protesta nei confronti degli Ufficiali di gara (per via di una decisione non condivisa), manifestata dal compimento di gesti reattivi violenti (lancio del bastone e successivo lancio del casco) e culminata con un attacco fisico nei confronti di un linesperson, che sarebbe stato colpito con un pugno indirizzato all’altezza del viso.
Proprio in relazione a tale ultimo comportamento, il GUS ha ritenuto di acquisire, ai sensi dell’art. 64, n.1, lett. d) e n. 2 del Regolamento di Giustizia, la ripresa filmata dell’episodio contestato, trattandosi di valutare la sussistenza o meno del requisito della “violenza” nella condotta addebitata al predetto giocatore.
Occorre premettere che il filmato non appare di facile interpretazione, trovandosi la telecamera che ha ripreso la scena posizionata sul lato opposto del campo di gara rispetto al punto in cui si sarebbe verificata la condotta segnalata, ovvero l’ingresso della panca assegnata ai giocatori puniti.
Ciò detto, le immagini di interesse evidenziano che il COLLIN, dopo essere stato punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) per il lancio del bastone, viene energicamente accompagnato dai due linesperson nella panca dei puniti. A questo punto si nota uno dei due giudici di linea allungare il braccio verso lo stesso giocatore, che immediatamente reagisce distendendo a sua volta il proprio in direzione del volto dell’altro linesperson.
Ed è proprio in riferimento a questo gesto che le immagini non consentono di comprendere con sufficiente chiarezza alcuni particolari decisivi ai fini del decidere, in particolare se il pugno abbia effettivamente colpito il giudice di linea o se lo abbia sfiorato appena. Il dubbio emerge per via dei successivi frammenti di immagine che evidenziano invece con chiarezza che il linesperson asseritamente colpito non cambia postura, ovvero non cade, non muove significativamente il capo, come sarebbe stato naturale se il pugno lo avesse centrato in volto, ma indietreggia semplicemente di un paio di passi, così come del resto anche il suo collega.
L’assenza poi di conseguenze lesive attestata dal referee nel supplemento di rapporto, contribuisce ad alimentare ulteriormente i dubbi poc’anzi sollevati in ordine all’effettiva consumazione della condotta violenta.
Se dunque le risultanze istruttorie non consentono di addivenire ad un giudizio di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, nei confronti del COLLIN per il fatto di condotta violenta consumata, rimane invece indubitabilmente accertata la commissione di un tentativo di condotta violenta che, ai sensi dell’art. 49, ult. comma del Regolamento di Giustizia, si verifica quando l’autore ha compiuto, come nel caso di specie, atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l’infrazione e l’evento dannoso non si è realizzato.
In tal caso la sanzione prevista per la fattispecie consumata dovrà essere ridotta da un terzo fino a due terzi.
Posto che a differenza di altri ordinamenti sportivi, i codici disciplinari F.I.S.G. non contemplano una norma specifica diretta a punire la condotta violenta nei confronti degli arbitri, al di là della troppo generica previsione dell’art. 10.2 del Codice delle penalità (cfr. ferimento o tentativo di ferimento) che però mal si attaglia, in ragione delle risultanze istruttorie, al caso in esame, occorre applicare l’art. 1, n.1 e 2 del Regolamento di Giustizia che, nell’affermare il dovere di osservanza da parte di affiliati e tesserati del principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sancisce contestualmente l’obbligo, tra l’altro, di astensione da qualunque violenza, sia fisica che verbale, stabilendo che la violazione di detti principi ed obblighi comporti la sanzione della sospensione da ogni attività federale da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno.
Nel caso che ci occupa, alla grave condotta di tentata violenza fisica ai danni di un Ufficiale di gara si somma la violazione dell’art.9.4.1 del Codice delle penalità, che punisce con la squalifica la persistenza nell’insubordinazione per la quale è già stata inflitta una penalità di cattiva condotta, nonché l’ulteriore atteggiamento di vibrata protesta, successiva alla comminazione della penalità di partita, culminato con il lancio del casco sulla pista ghiacciata.
E’ poi contestabile al COLLIN anche la recidiva, ai sensi dell’art. 56, n.1 e 2, lett. a) e b), per via del precedente disciplinare di cui alla decisione GUS 24/25 015 dd.11.10.2024, con conseguente ulteriore aumento di pena.Quanto sopra premesso:
- visti gli artt. 1, n.1 e 2, 19, 49, n.7, 56, n. 2, lett. a) e b), 64, n.1, lett d) e n. 2 del Regolamento di Giustizia e 9.4.1 del Codice delle penalità
a) considerato che qualora l’atto violento fosse risultato consumato la pena sarebbe stata quantificata in anni 1 di sospensione;
b) atteso invece che la fattispecie provata, all’esito dell’istruttoria, è quella della violenza tentata, con conseguente riduzione dell’infliggenda sanzione alla metà, quindi a mesi 6 di sospensione;
c) applicato in continuazione l’aumento di giorni 10 calcolato sulla sanzione più grave di cui al capo b) a fronte delle ulteriori condotte illecite addebitate (reiterate e vibrate proteste, lancio del bastone, lancio del casco);
d) applicato l’ulteriore aumento per la recidiva aggravata contestata quantificabile in ulteriori giorni 10;- si determina la sanzione disciplinare finale in complessivi mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti) di sospensione da ogni attività agonistico-sportiva, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Eppan Appiano ANet.
Il Giudice Sportivo
Franco
[STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]
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