IHL
Anno sportivo 2024-2025

2° Turno Andata - Acinque Ice Arena - Varese (VA)

27166
06/01/2025
19:30
7 - 2
Ora d'inizio: 19:30
Ora di fine: 21:45
Team T1T2T3OTSO Finale
HCMV Varese Hockey 25000 7
Alleghe Hockey 00200 2
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 086

    Data: 2025-01-10

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 07/01/2025 relativo all'incontro (27166) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Acinque Ice Arena - Varese (VA) il 06/01/2025 tra HCMV Varese Hockey (795) e Alleghe Hockey (018).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore René Vallazza per Vallazza
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 33.37, Il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore per comportamento antisportivo (proteste), mentre si recava verso la panca dei punti, opponendo resistenza ai linesmen continuava a criticare l’operato arbitrale, affermando testualmente all’indirizzo dell’arbitro: “non capisci nulla”.
    Anche successivamente il VALLAZZA proseguiva nell’atteggiamento di protesta, ragione per la quale gli veniva inflitta una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 39.5II del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la reiterazione dell’atteggiamento di protesta, protrattasi anche dopo l’assegnazione della penalità minore per comportamento antisportivo, comporta, in assenza del pronunciamento di espressioni verbali ingiuriose, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    per 0 giornate inflitte al giocatore Matthias Levis per Levis
    Dal rapporto arbitrale emerge che, nell’intervallo tra il secondo e terzo tempo, il manager dell’Alleghe Hockey, signor LEVIS Matthias, veniva punito con una penalità di partita per cattiva condotta, in base al Regolamento di Gioco secondo l’articolo 39.5II, in quanto, dopo avere chiesto di interloquire con gli ufficiali di gara ed ottenuto l’assenso, contestava una penalità inflitta ad un giocatore della propria squadra. Nella discussione il predetto tesserato si alterava, alzando il tono della voce e puntando il dito verso il referee, a pochi centimetri dal volto del medesimo, ed aggiungendo che ”non era venuto alla partita per essere preso in giro, né tanto meno per assistere a un teatro e a mancanze di rispetto”. Temendo a questo punto un’aggressione fisica, veniva richiesto l’intervento degli agenti della Digos che provvedevano ad allontanare il predetto tesserato.
    Lo stesso veniva così allontanato dal campo di gara (espulsione definitiva).
    Ciò premesso, il tono e l’atteggiamento pesantemente irriguardosi, assunti nei confronti del direttore di gara, aggravati dall’avere il predetto tesserato agito in violazione dei doveri di responsabilità derivanti dalla sua qualità di “manager” in seno alla società di appartenenza, impongono l’adozione della sanzione disciplinare dell’inibizione da ogni attività di rappresentanza della società per la durata di giorni 15 (quindici), a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.
    In ordine agli ulteriori episodi segnalati nel rapporto arbitrale, trattandosi di condotte assunte da soggetti non tesserati per la F.I.S.G., si dispone il non luogo a procedere per difetto di giurisdizione, con invito agli Ufficiali di gara a rivolgersi eventualmente all’Autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei propri diritti.

    Motivazione:
    René Vallazza
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 33.37, Il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore per comportamento antisportivo (proteste), mentre si recava verso la panca dei punti, opponendo resistenza ai linesmen continuava a criticare l’operato arbitrale, affermando testualmente all’indirizzo dell’arbitro: “non capisci nulla”.
    Anche successivamente il VALLAZZA proseguiva nell’atteggiamento di protesta, ragione per la quale gli veniva inflitta una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 39.5II del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la reiterazione dell’atteggiamento di protesta, protrattasi anche dopo l’assegnazione della penalità minore per comportamento antisportivo, comporta, in assenza del pronunciamento di espressioni verbali ingiuriose, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Matthias Levis
    Dal rapporto arbitrale emerge che, nell’intervallo tra il secondo e terzo tempo, il manager dell’Alleghe Hockey, signor LEVIS Matthias, veniva punito con una penalità di partita per cattiva condotta, in base al Regolamento di Gioco secondo l’articolo 39.5II, in quanto, dopo avere chiesto di interloquire con gli ufficiali di gara ed ottenuto l’assenso, contestava una penalità inflitta ad un giocatore della propria squadra. Nella discussione il predetto tesserato si alterava, alzando il tono della voce e puntando il dito verso il referee, a pochi centimetri dal volto del medesimo, ed aggiungendo che ”non era venuto alla partita per essere preso in giro, né tanto meno per assistere a un teatro e a mancanze di rispetto”. Temendo a questo punto un’aggressione fisica, veniva richiesto l’intervento degli agenti della Digos che provvedevano ad allontanare il predetto tesserato.
    Lo stesso veniva così allontanato dal campo di gara (espulsione definitiva).
    Ciò premesso, il tono e l’atteggiamento pesantemente irriguardosi, assunti nei confronti del direttore di gara, aggravati dall’avere il predetto tesserato agito in violazione dei doveri di responsabilità derivanti dalla sua qualità di “manager” in seno alla società di appartenenza, impongono l’adozione della sanzione disciplinare dell’inibizione da ogni attività di rappresentanza della società per la durata di giorni 15 (quindici), a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.
    In ordine agli ulteriori episodi segnalati nel rapporto arbitrale, trattandosi di condotte assunte da soggetti non tesserati per la F.I.S.G., si dispone il non luogo a procedere per difetto di giurisdizione, con invito agli Ufficiali di gara a rivolgersi eventualmente all’Autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei propri diritti.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Alleghe Hockey.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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