Decisione n.GSP 24/25 099
Data: 2025-01-24
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 24/01/2025 relativo all'incontro (27209) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Stadio del Ghiaccio di Cavalese - Cavalese (TN) il 23/01/2025 tra Valdifiemme HC (418) e Hockey Pergine Sapiens (162).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Enrico Chelodi per Chelodi
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 47.14, dopo che un avversario aveva commesso un fallo di carica alla balaustra nei confronti di un proprio compagno di squadra, regolarmente punito dal direttore di gara con una penalità maggiore (5’), il CHELODI usciva dalla propria panca, entrando sul campo di gara e prendendo per la maglia, con l’intento di iniziare un alterco, il giocatore che aveva appena commesso il fallo di carica alla balaustra.
Soltanto grazie alla prontezza del linesman veniva evitato l’avvio di una rissa.
Veniva così punito con una penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 70.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa altresì presente che il tesserato CHELODI, a fine partita, andava a scusarsi con gli ufficiali di gara, spiegando che si era spaventato per la carica subita dal suo compagno di squadra e che era intervenuto in maniera impulsiva per poi capire di avere sbagliato.
Ciò premesso, la condotta assunta dal CHELODI, correttamente sanzionata dal direttore di gara, appare aggravata dal ruolo di capitano ricoperto dal predetto tesserato e quindi dalla conseguente violazione dei particolari doveri di responsabilità connessi a tale qualifica.
Tuttavia è apprezzabile il comportamento assunto dal CHELODI a gara ultimata, in quanto scusandosi con gli Ufficiali di gara ed ammettendo il proprio errore, ha dimostrato senso di lealtà sportiva, da valutarsi quale circostanza attenuante equivalente all’aggravante contestata.
Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della sanzione della squalifica per 1 (una) giornata.
Motivazione:
Enrico Chelodi Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 47.14, dopo che un avversario aveva commesso un fallo di carica alla balaustra nei confronti di un proprio compagno di squadra, regolarmente punito dal direttore di gara con una penalità maggiore (5’), il CHELODI usciva dalla propria panca, entrando sul campo di gara e prendendo per la maglia, con l’intento di iniziare un alterco, il giocatore che aveva appena commesso il fallo di carica alla balaustra.
Soltanto grazie alla prontezza del linesman veniva evitato l’avvio di una rissa.
Veniva così punito con una penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 70.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa altresì presente che il tesserato CHELODI, a fine partita, andava a scusarsi con gli ufficiali di gara, spiegando che si era spaventato per la carica subita dal suo compagno di squadra e che era intervenuto in maniera impulsiva per poi capire di avere sbagliato.
Ciò premesso, la condotta assunta dal CHELODI, correttamente sanzionata dal direttore di gara, appare aggravata dal ruolo di capitano ricoperto dal predetto tesserato e quindi dalla conseguente violazione dei particolari doveri di responsabilità connessi a tale qualifica.
Tuttavia è apprezzabile il comportamento assunto dal CHELODI a gara ultimata, in quanto scusandosi con gli Ufficiali di gara ed ammettendo il proprio errore, ha dimostrato senso di lealtà sportiva, da valutarsi quale circostanza attenuante equivalente all’aggravante contestata.
Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della sanzione della squalifica per 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Valdifiemme HC.
Il Giudice Sportivo
Franco
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