Decisione n.GSP 24/25 109
Data: 2025-02-17
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 17/02/2025 relativo all'incontro (27227) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Stadio del Ghiaccio di Cavalese - Cavalese (TN) il 15/02/2025 tra Valdifiemme HC (418) e HC 3 Zinnen Dolomites (106).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Andrea Odorizzi per Odorizzi
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 48.49, il predetto giocatore caricava alla balaustra l’avversario VECELLIO TAIAREZZE Claudio che, a seguito del fallo subito, presentava una ferita sopra l’occhio sinistro con perdita di sangue, rimanendo per alcuni secondi steso sulla pista ghiacciata, prima di rialzarsi e raggiungere la propria panchina per le cure del caso.
L’ODORIZZI veniva così punito con una penalità maggiore, 5 min., più una penalità di partita di cattiva condotta, 20 min., per carica alla balaustra in base alla regola 41.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Successivamente il VECELLIO riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, stante l’assenza di precedenti specifici contestabili, nonché la pronta ripresa del gioco da parte dell’atleta colpito, si ritiene di potere contenere l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto pari ad 1 (una) giornata.
Motivazione:
Andrea Odorizzi Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 48.49, il predetto giocatore caricava alla balaustra l’avversario VECELLIO TAIAREZZE Claudio che, a seguito del fallo subito, presentava una ferita sopra l’occhio sinistro con perdita di sangue, rimanendo per alcuni secondi steso sulla pista ghiacciata, prima di rialzarsi e raggiungere la propria panchina per le cure del caso.
L’ODORIZZI veniva così punito con una penalità maggiore, 5 min., più una penalità di partita di cattiva condotta, 20 min., per carica alla balaustra in base alla regola 41.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Successivamente il VECELLIO riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, stante l’assenza di precedenti specifici contestabili, nonché la pronta ripresa del gioco da parte dell’atleta colpito, si ritiene di potere contenere l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto pari ad 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Valdifiemme HC.
Il Giudice Sportivo
Franco
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