Decisione n.GSP14217
Data: 2015-03-26
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 24/03/2015 relativo all'incontro (2728) di Campionati Provinciali Comitato Alto Adige Under 16 disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 22/03/2015 tra HC Eppan (150) e HC Pinè-Valrendena (188).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore
Nicola Botteri per Botteri : dal rapporto arbitrale emerge che caricava con il bastone un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo IV punto 1 del nuovo Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
Motivazione:
Nicola Botteri : dal rapporto arbitrale emerge che caricava con il bastone un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo IV punto 1 del nuovo Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Eppan Appiano U16.
€ 52.00 () alla squadra HC Pinè-Valrendena.
Il Giudice Sportivo
Giuseppe
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