Decisione n.GSP 24/2138
Data: 2025-03-07
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 06/03/2025 relativo all'incontro (27416) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO) il 06/03/2025 tra HC Aosta (612) e Valdifiemme HC (418).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Jonas Schmid per Schmid
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 38.18, il predetto giocatore, a seguito di uno scontro di gioco, colpiva violentemente con un pugno al volto un avversario che giaceva a terra, senza rispondere alle provocazioni. Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, secondo l'art. 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Christian Antonio Buono per Buono
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 38.18, il predetto giocatore rispondeva alle provocazioni, colpendo violentemente con un pugno al volto un avversario completamente estraneo alla vicenda. Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, secondo l'art. 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
per 3 giornate inflitte al giocatore
Simon Vinatzer per Vinatzer
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 42.42, il predetto giocatore, trovandosi nei pressi della panca della squadra di casa, colpiva al volto il giocatore #91 VILIOTTI Giuseppe, impugnando il bastone a due mani e ferendolo. Si rendeva necessario l'intervento del medico ed il successivo trasporto in ospedale.
Il VINATZER veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, secondo l'art. 59 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la carica con bastone all’altezza della testa rappresenta sempre una condotta fallosa grave, a prescindere dalle conseguenze lesive arrecate.
Nel caso di specie, stante anche il ferimento provocato dalla citata carica, si ritiene di comminare al VINATZER la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate, da scontarsi, per un’eventuale parte residua, nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Motivazione:
Jonas Schmid Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 38.18, il predetto giocatore, a seguito di uno scontro di gioco, colpiva violentemente con un pugno al volto un avversario che giaceva a terra, senza rispondere alle provocazioni. Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, secondo l'art. 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Christian Antonio Buono Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 38.18, il predetto giocatore rispondeva alle provocazioni, colpendo violentemente con un pugno al volto un avversario completamente estraneo alla vicenda. Veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, secondo l'art. 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Simon Vinatzer Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 42.42, il predetto giocatore, trovandosi nei pressi della panca della squadra di casa, colpiva al volto il giocatore #91 VILIOTTI Giuseppe, impugnando il bastone a due mani e ferendolo. Si rendeva necessario l'intervento del medico ed il successivo trasporto in ospedale.
Il VINATZER veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, secondo l'art. 59 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la carica con bastone all’altezza della testa rappresenta sempre una condotta fallosa grave, a prescindere dalle conseguenze lesive arrecate.
Nel caso di specie, stante anche il ferimento provocato dalla citata carica, si ritiene di comminare al VINATZER la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate, da scontarsi, per un’eventuale parte residua, nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Aosta.
€ 200.00 () alla squadra Valdifiemme HC.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]