Decisione n.GSP 24/25 148
Data: 2025-03-13
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 06/03/2025 e supplemento di rapporto del 13/02/2025 relativo all'incontro (27418) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Acinque Ice Arena - Varese (VA) il 06/03/2025 tra HCMV Varese Hockey (795) e Alleghe Hockey (018).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Nicola Soppelsa per Soppelsa
Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che, al minuto 51.54, a gioco fermo, al predetto giocatore veniva comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10’), in quanto:
1) durante un ingaggio, in zona di difesa del HC Varese, veniva ripreso dal linesperson con un ammonizione per non essersi messo in posizione corretta;
2) una volta messo il disco in movimento si avvicinava con "fare minaccioso" al linesperson cercando anche un contatto che non avveniva (o che avveniva in modo molto leggero);
3) alla prima interruzione del gioco il capo arbitro si avvicinava al SOPPELSA chiedendogli perentoriamente di non avvicinarsi mai più al linesperson in quanto quest’ultimo stava soltanto svolgendo il suo lavoro;
4) dopo una breve discussione mandava ripetutamente il referee “a quel paese” (testualmente: “a fare in c…”), ragione per la quale il SOPPELSA veniva punito come specificato sopra.
Ciò premesso, la protesta reiterata e sfociata anche nel pronunciamento di epiteti scurrili dev’essere sanzionata con la squalifica per la durata di 1 (una) giornata, da scontarsi nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Motivazione:
Nicola Soppelsa Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che, al minuto 51.54, a gioco fermo, al predetto giocatore veniva comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10’), in quanto:
1) durante un ingaggio, in zona di difesa del HC Varese, veniva ripreso dal linesperson con un ammonizione per non essersi messo in posizione corretta;
2) una volta messo il disco in movimento si avvicinava con "fare minaccioso" al linesperson cercando anche un contatto che non avveniva (o che avveniva in modo molto leggero);
3) alla prima interruzione del gioco il capo arbitro si avvicinava al SOPPELSA chiedendogli perentoriamente di non avvicinarsi mai più al linesperson in quanto quest’ultimo stava soltanto svolgendo il suo lavoro;
4) dopo una breve discussione mandava ripetutamente il referee “a quel paese” (testualmente: “a fare in c…”), ragione per la quale il SOPPELSA veniva punito come specificato sopra.
Ciò premesso, la protesta reiterata e sfociata anche nel pronunciamento di epiteti scurrili dev’essere sanzionata con la squalifica per la durata di 1 (una) giornata, da scontarsi nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Alleghe Hockey.
Il Giudice Sportivo
Franco
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