Decisione n.GSP 24/25 160
Data: 2025-03-28
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 26/03/2025 relativo all'incontro (27495) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ) il 25/03/2025 tra SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042) e HCMV Varese Hockey (795).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 0 giornate inflitte al giocatore
Maximilian Soelva per Soelva
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.26, a gioco fermo, veniva comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) al predetto giocatore in quanto, a seguito di un gol messo a segno dalla propria squadra, si recava sotto il settore dei tifosi avversari esultando in maniera esagerata ed usando gesti di scherno eccessivi. Detto comportamento scatenava la reazione della tifoseria ospite e dei giocatori dell'HC Varese, che venivano prontamente bloccati dalla quaterna arbitrale.
Ciò premesso, il comportamento di eccessiva esultanza segnalato, certamente censurabile, appare parzialmente giustificabile per via della foga agonistica conseguente al raggiungimento del risultato favorevole alla propria squadra, al termine di una gara molto tesa e combattuta, nonché decisiva ai fini della conquista del diritto a disputare le partite di finale del campionato IHL.
In assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene pertanto equa la comminazione della sanzione disciplinare dell’ammonizione con diffida, con espresso avvertimento che, in caso di recidiva, saranno adottati provvedimenti più severi.
Motivazione:
Maximilian Soelva Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.26, a gioco fermo, veniva comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) al predetto giocatore in quanto, a seguito di un gol messo a segno dalla propria squadra, si recava sotto il settore dei tifosi avversari esultando in maniera esagerata ed usando gesti di scherno eccessivi. Detto comportamento scatenava la reazione della tifoseria ospite e dei giocatori dell'HC Varese, che venivano prontamente bloccati dalla quaterna arbitrale.
Ciò premesso, il comportamento di eccessiva esultanza segnalato, certamente censurabile, appare parzialmente giustificabile per via della foga agonistica conseguente al raggiungimento del risultato favorevole alla propria squadra, al termine di una gara molto tesa e combattuta, nonché decisiva ai fini della conquista del diritto a disputare le partite di finale del campionato IHL.
In assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene pertanto equa la comminazione della sanzione disciplinare dell’ammonizione con diffida, con espresso avvertimento che, in caso di recidiva, saranno adottati provvedimenti più severi.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro rothoblaas.
Il Giudice Sportivo
Franco
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