Under 16
Anno sportivo 2024-2025

Andata - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

27540
15/03/2025
17:30
2 - 7
Ora d'inizio: 17:30
Ora di fine: 19:41
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice Bulldogs U16 02000 2
Asiago Junior 1935 U16 21400 7
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 153

    Data: 2025-03-17

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 16/03/2025 relativo all'incontro (27540) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 15/03/2025 tra HC Valpellice Bulldogs U16 (637) e Asiago Junior 1935 U16 (706).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Giovanni Marchetti per Marchetti
    Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l'incontro, il predetto tesserato, attraversando il campo di gioco, si avvicinava al capo arbitro per riferire delle discrepanze avvenute, a suo parere, durante l'incontro, tra cui il mancato saluto all'inizio della partita da parte degli ufficiali e della mancata collaborazione del capo arbitro durante tutto l'incontro. Il direttore di gara spiegava allora che il saluto era stato fatto ad inizio partita e che nessuno della panca dell'Asiago aveva risposto. L’arbitro fa altresì presente di avere evitato durante tutta la partita ogni conversazione con il signor MARCHETTI, in quanto sin dai primi minuti di gioco si era posto in maniera aggressiva e del tutto non collaborativa e di avere pertanto comunicato le proprie decisioni ai capitani o direttamente all'allenatore principale.
    L’arbitro riferiva in rapporto aver, per tali ragioni, assegnato al MARCHETTI una penalità di partita per cattiva condotta ai sensi dell'art. 39.5 II del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, non ravvisando nel comportamento addebitato al predetto tesserato alcun tono offensivo nei confronti del direttore di gara, ma, tutt’al più, un atteggiamento di insistita protesta, si ritiene di comminare, in assenza di precedenti specifici contestabili, la sanzione disciplinare dell’ammonizione con diffida.

    Motivazione:
    Giovanni Marchetti
    Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l'incontro, il predetto tesserato, attraversando il campo di gioco, si avvicinava al capo arbitro per riferire delle discrepanze avvenute, a suo parere, durante l'incontro, tra cui il mancato saluto all'inizio della partita da parte degli ufficiali e della mancata collaborazione del capo arbitro durante tutto l'incontro. Il direttore di gara spiegava allora che il saluto era stato fatto ad inizio partita e che nessuno della panca dell'Asiago aveva risposto. L’arbitro fa altresì presente di avere evitato durante tutta la partita ogni conversazione con il signor MARCHETTI, in quanto sin dai primi minuti di gioco si era posto in maniera aggressiva e del tutto non collaborativa e di avere pertanto comunicato le proprie decisioni ai capitani o direttamente all'allenatore principale.
    L’arbitro riferiva in rapporto aver, per tali ragioni, assegnato al MARCHETTI una penalità di partita per cattiva condotta ai sensi dell'art. 39.5 II del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, non ravvisando nel comportamento addebitato al predetto tesserato alcun tono offensivo nei confronti del direttore di gara, ma, tutt’al più, un atteggiamento di insistita protesta, si ritiene di comminare, in assenza di precedenti specifici contestabili, la sanzione disciplinare dell’ammonizione con diffida.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U16.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]