Decisione n.GSP15176
Data: 2016-02-29
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 28/02/2016 relativo all'incontro (3821) di Campionato Nazionale Maschile Under 18 disputatosi a Palagorà (MI) il 27/02/2016 tra Hc Chiavenna (093) e Sv Caldaro (042).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore
Patrick Tomasini per Tomasini al minuto 59.35, dopo essere stato punito con una penalità minore per colpo di bastone, protestava animatamente avverso la decisione arbitrale e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c. in base alla regola n. 116 paragrafo III punto 1 del Regol. Uff. di gioco. Successivamente, mentre entrava in panca puniti, si rivolgeva al direttore di gara con la seguente offensiva frase: "Che ca..o fischi cog....e". Veniva cosi punito con altri 10 minuti di p.c.c. cui conseguiva, automaticamente, la comminazione di una p.p.c.c. con allontanamento definitivo dal campo di gioco.
Motivazione:
Patrick Tomasini al minuto 59.35, dopo essere stato punito con una penalità minore per colpo di bastone, protestava animatamente avverso la decisione arbitrale e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c. in base alla regola n. 116 paragrafo III punto 1 del Regol. Uff. di gioco. Successivamente, mentre entrava in panca puniti, si rivolgeva al direttore di gara con la seguente offensiva frase: "Che ca..o fischi cog....e". Veniva cosi punito con altri 10 minuti di p.c.c. cui conseguiva, automaticamente, la comminazione di una p.p.c.c. con allontanamento definitivo dal campo di gioco.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro U18.
Il Giudice Sportivo
Giuseppe
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