Decisione n.GSP15210
Data: 2016-03-18
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 17/03/2016 relativo all'incontro (5724) di Campionato Nazionale Maschile Serie B disputatosi a Cavalese (TN) il 16/03/2016 tra Nuovo Fiemme Hockey Club 97a.s.d. (418) e Hc Merano Junior (522).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Squalifica per 4 giornate inflitte al giocatore
Stefan Kobler per Kobler : dal rapporto arbitrale emerge che caricava un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti deci= sioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
Si fa luogo, inoltre, all' aumento della pena ai sensi dell' Art. 51 del Regol. di Giustizia essendo contestabile la recidiva specifica in relazione al precedente disciplinare di cui alla decisione GSP15156 del 09.02.2016.
Motivazione:
Stefan Kobler : dal rapporto arbitrale emerge che caricava un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti deci= sioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
Si fa luogo, inoltre, all' aumento della pena ai sensi dell' Art. 51 del Regol. di Giustizia essendo contestabile la recidiva specifica in relazione al precedente disciplinare di cui alla decisione GSP15156 del 09.02.2016.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Merano Pircher.
Il Giudice Sportivo
Giuseppe
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