Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 18/12/2016 relativo all'incontro (6531) di Campionato Nazionale Maschile Serie B disputatosi a Palagorà (MI) il 17/12/2016 tra Milano Rossoblu (604) e HC Merano Pircher (522). Precedenti: Sanzione inflitta:
Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore Andrea Schina per Schina : dal rapporto arbitrale emerge che caricava un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate. Motivazione: Andrea Schina : dal rapporto arbitrale emerge che caricava un giocatore avversario all' altezza della testa. Il fatto va correttamente inquadrato nella fattispecie di cui alla regola n. 124 paragrafo II del Regol. Uff. di gioco e in applicazione dell' Art.12.1.3 del Codice delle Penalità. Attesa la pericolosità del gesto e viste le precedenti decisioni di questo Giudice adottate per fatti analoghi si ritiene congrua la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Milano Rossoblu.