Decisione n.GSP16192
Data: 2017-03-28
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 04/03/2017 relativo all'incontro (8349) di Campionato Nazionale Femminile Serie A f. disputatosi a Struttura Polifunzionale Palaonda (BZ) il 04/03/2017 tra EV Eagles Bozen (185) e AHC Lakers (624).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Sospensione per 0 giornate inflitte al giocatore
Lisa Gallmetzer per Gallmetzer : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,36, durante un’interruzione di gioco, dopo che la propria squadra aveva subito un gol, la giocatrice Gallmetzer Lisa, dopo avere guardato l’arbitro, tirava il disco in direzione dello stesso, che si trovava a circa 3 metri di distanza, senza colpirlo. L’atleta veniva così punita con penalità di partita, con conseguente ritiro del cartellino.
Ciò premesso, il comportamento della Gallmetzer deve qualificarsi come “tentativo di ferimento” e per l’effetto essere sanzionato ai sensi dell’art. 10.2 codice delle penalità.
Al di là della valutazione compiuta dall’arbitro al momento del fatto, diretta a sostenere il tentato ferimento ai suoi danni, sussistono due circostanze oggettive atte a suffragare, con ragionevole certezza, l’inequivocità ed in= tenzionalità del gesto, atteso che:
- la giocatrice, prima di scagliare il disco, ha “guardato” l’arbitro, segno inequivocabile dell’intenzione di inquadrare il bersaglio verso cui indirizzare il disco;
- il direttore di gara si trovava ad una distanza minima (3 metri) dall’atleta e pertanto è da escludere che il disco tirato dalla Gallmetzer sia transitato nelle vicinanze dell’arbitro solamente per un caso fortuito.
- Il supplemento di rapporto dd.09.03.2017, richiesto da questo Giudice Sportivo al solo fine di fugare ogni dubbio, nell’esclusivo interesse della giocatrice, in ordine alla responsabilità di quest’ultima per il fatto contestato, non ha fornito elementi utili a contrastare il compendio probatorio già esistente a carico della giocatrice.
Al contrario, il direttore di gara ha chiarito meglio il motivo che avrebbe indotto la Gallmetzer a scagliare il disco verso di lui, ravvisandolo nel disappunto per una decisione arbitrale non condivisa. E proprio l’addotta ragione, da porsi a sostegno del riprovevole comportamento assunto dalla Gallmetzer, avvalora pienamente la tesi del= l’inequivocabile volontà dell’atleta di colpire l’arbitro, accettando il rischio di arrecare ferimento.
Dal citato supplemento di rapporto, emerge anche la percezione da parte del direttore di gara del pericolo immi= nente per la propria incolumità, evidenziata dal fatto che l’arbitro, incrociando per un attimo lo sguardo della Gallmetzer, comprendeva immediatamente le sue intenzioni non propriamente benevoli e, nel tentativo di tute= larsi, si girava di profilo, alzando un braccio all’altezza del viso per proteggersi dal disco che, fortunatamente, non lo colpiva.
Accertata, dunque, la responsabilità disciplinare di Gallmetzer Lisa per il fatto a lei addebitato, questo Giudice ritiene di poter applicare, a parziale riduzione della sanzione, la circostanza attenuante dell’assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili alla giocatrice.
Considerata, pertanto, quale pena base la sanzione di anni 1 (uno) di sospensione da ogni attività federale, minimo edittale - anche per il solo “tentativo di ferimento” - previsto dalla norma incriminatrice applicata (art.10.2 cod. pen.) e calcolata nella misura massima di un terzo, ai sensi dell’art.53, n.2 Reg. di Giust., la diminuzione di pena per effetto della circostanza attenuante dell’incensuratezza, come meglio sopra specificata, concessa ai sensi dell’art. 52, n.2 del Reg. di Giust., ne consegue una pena finale di mesi 8 (otto) di sospensione da ogni attività federale.
Tutto quanto sopra premesso, il GUS, visti gli artt. 10.2 cod. pen., 52, n.2 e 53 n.2 del Reg. di Giustizia
infligge
alla giocatrice Gallmetzer Lisa la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 8 (otto), con decorrenza dal 04.03.’17 e quindi sino al 04.11.2017.
Motivazione:
Lisa Gallmetzer : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,36, durante un’interruzione di gioco, dopo che la propria squadra aveva subito un gol, la giocatrice Gallmetzer Lisa, dopo avere guardato l’arbitro, tirava il disco in direzione dello stesso, che si trovava a circa 3 metri di distanza, senza colpirlo. L’atleta veniva così punita con penalità di partita, con conseguente ritiro del cartellino.
Ciò premesso, il comportamento della Gallmetzer deve qualificarsi come “tentativo di ferimento” e per l’effetto essere sanzionato ai sensi dell’art. 10.2 codice delle penalità.
Al di là della valutazione compiuta dall’arbitro al momento del fatto, diretta a sostenere il tentato ferimento ai suoi danni, sussistono due circostanze oggettive atte a suffragare, con ragionevole certezza, l’inequivocità ed in= tenzionalità del gesto, atteso che:
- la giocatrice, prima di scagliare il disco, ha “guardato” l’arbitro, segno inequivocabile dell’intenzione di inquadrare il bersaglio verso cui indirizzare il disco;
- il direttore di gara si trovava ad una distanza minima (3 metri) dall’atleta e pertanto è da escludere che il disco tirato dalla Gallmetzer sia transitato nelle vicinanze dell’arbitro solamente per un caso fortuito.
- Il supplemento di rapporto dd.09.03.2017, richiesto da questo Giudice Sportivo al solo fine di fugare ogni dubbio, nell’esclusivo interesse della giocatrice, in ordine alla responsabilità di quest’ultima per il fatto contestato, non ha fornito elementi utili a contrastare il compendio probatorio già esistente a carico della giocatrice.
Al contrario, il direttore di gara ha chiarito meglio il motivo che avrebbe indotto la Gallmetzer a scagliare il disco verso di lui, ravvisandolo nel disappunto per una decisione arbitrale non condivisa. E proprio l’addotta ragione, da porsi a sostegno del riprovevole comportamento assunto dalla Gallmetzer, avvalora pienamente la tesi del= l’inequivocabile volontà dell’atleta di colpire l’arbitro, accettando il rischio di arrecare ferimento.
Dal citato supplemento di rapporto, emerge anche la percezione da parte del direttore di gara del pericolo immi= nente per la propria incolumità, evidenziata dal fatto che l’arbitro, incrociando per un attimo lo sguardo della Gallmetzer, comprendeva immediatamente le sue intenzioni non propriamente benevoli e, nel tentativo di tute= larsi, si girava di profilo, alzando un braccio all’altezza del viso per proteggersi dal disco che, fortunatamente, non lo colpiva.
Accertata, dunque, la responsabilità disciplinare di Gallmetzer Lisa per il fatto a lei addebitato, questo Giudice ritiene di poter applicare, a parziale riduzione della sanzione, la circostanza attenuante dell’assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili alla giocatrice.
Considerata, pertanto, quale pena base la sanzione di anni 1 (uno) di sospensione da ogni attività federale, minimo edittale - anche per il solo “tentativo di ferimento” - previsto dalla norma incriminatrice applicata (art.10.2 cod. pen.) e calcolata nella misura massima di un terzo, ai sensi dell’art.53, n.2 Reg. di Giust., la diminuzione di pena per effetto della circostanza attenuante dell’incensuratezza, come meglio sopra specificata, concessa ai sensi dell’art. 52, n.2 del Reg. di Giust., ne consegue una pena finale di mesi 8 (otto) di sospensione da ogni attività federale.
Tutto quanto sopra premesso, il GUS, visti gli artt. 10.2 cod. pen., 52, n.2 e 53 n.2 del Reg. di Giustizia
infligge
alla giocatrice Gallmetzer Lisa la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 8 (otto), con decorrenza dal 04.03.’17 e quindi sino al 04.11.2017.
Spese di procedura addebitate:
€ 150.00 () alla squadra AHC Eurospar Lakers.
Il Giudice Sportivo
Franco
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