Decisione n.GSP16193
Data: 2017-03-29
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 26/03/2017 relativo all'incontro (8485) di Campionato Nazionale Maschile Serie C disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 26/03/2017 tra HC Real Torino (507) e HC Gherdeina C (466).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore
Gianluca Meirone per Meirone : dal rapporto arbitrale risulta che la minuto 42.20, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore per ostruzione, il giocatore Meirone esclamava: “Scandaloso, scandaloso !!!”. Veniva così punito con una penalità di cattiva condotta (10’).
Si fa luogo ad aumento di pena ai sensi dell’art. 56 Regol. di Giustizia, a fronte del precedente disciplinare spe= cifico contestabile (decisione GSP16037 dd.02.11.2016)
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore
Jan Demetz per Demetz al minuto 54.46, dopo un’interruzione del gioco, il giocatore Demetz incominciava a protestare ed invitato dall’arbitro a desistere da tale comportamento, esclamava all’indirizzo dello stesso direttore di gara:“Co= glione !”. Veniva così punito con una penalità di cattiva condotta (10’).
Per chiarezza si precisa che la differente valutazione dei fatti, cui sono conseguite anche sanzione differenti a carico dei due giocatori, è dipesa dalla diversa terminologia da essi utilizzata, nella manifestazione della protesta: nel primo caso, con il termine “scandaloso” rivolto all’ operato dell ’arbitro, il Meirone ha inteso riferirsi e quin= di
criticare la penalità minore appena inflittagli; nel secondo caso, invece, l’appellativo di “coglione” rivolto dal giocatore Demetz direttamente all’arbitro ha carattere inequivocabilmente offensivo e quindi lesivo dell’onore e reputazione dello stesso direttore di gara.
Motivazione:
Gianluca Meirone : dal rapporto arbitrale risulta che la minuto 42.20, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore per ostruzione, il giocatore Meirone esclamava: “Scandaloso, scandaloso !!!”. Veniva così punito con una penalità di cattiva condotta (10’).
Si fa luogo ad aumento di pena ai sensi dell’art. 56 Regol. di Giustizia, a fronte del precedente disciplinare spe= cifico contestabile (decisione GSP16037 dd.02.11.2016)
Jan Demetz al minuto 54.46, dopo un’interruzione del gioco, il giocatore Demetz incominciava a protestare ed invitato dall’arbitro a desistere da tale comportamento, esclamava all’indirizzo dello stesso direttore di gara:“Co= glione !”. Veniva così punito con una penalità di cattiva condotta (10’).
Per chiarezza si precisa che la differente valutazione dei fatti, cui sono conseguite anche sanzione differenti a carico dei due giocatori, è dipesa dalla diversa terminologia da essi utilizzata, nella manifestazione della protesta: nel primo caso, con il termine “scandaloso” rivolto all’ operato dell ’arbitro, il Meirone ha inteso riferirsi e quin= di
criticare la penalità minore appena inflittagli; nel secondo caso, invece, l’appellativo di “coglione” rivolto dal giocatore Demetz direttamente all’arbitro ha carattere inequivocabilmente offensivo e quindi lesivo dell’onore e reputazione dello stesso direttore di gara.
Spese di procedura addebitate:
€ 120.00 () alla squadra HC Real Torino.
€ 120.00 () alla squadra HC Gherdeina - Div. I.
Il Giudice Sportivo
Franco
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