Decisione n.GSP16198
Data: 2017-04-06
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 06/04/2017 relativo all'incontro (8546) di Campionato Nazionale Maschile Serie B disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 05/04/2017 tra HC Eppan Appiano (150) e Milano Rossoblu (604).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore
Alessandro Re per Re : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54.56 il giocatore Re Alessandro caricava da tergo un avversario, mandandolo a sbattere con il capo contro la balaustra. Il medico intervenuto non era in grado di formulare una diagnosi, ma precauzionalmente non consentiva al giocatore che aveva subito la carica di ripren= dere il gioco. Al giocatore in fallo veniva così comminata una penalità maggiore più una penalità di partita per cattiva condotta ai sensi della regola 123 II del Regolamento Uff. di gioco.
Ciò premesso, il comportamento falloso del Re Alessandro ha certamente messo in pericolo l’incolumità dell’av= versario, tant’è che il medico intervenuto ha ritenuto di non fargli proseguire l’incontro. A tale proposito va detto che non sempre le conseguenze lesive patite dall’avversario sono imputabili all’autore del fallo, ma nel caso di specie, trattandosi di carica “da tergo”, il Re Alessandro avrebbe dovuto prevedere, anche piuttosto agevolmen= te, che l ’avversario, colto di sorpresa, non sarebbe stato versosimilmente in grado di controllare l’ impatto contro la balaustra, avvenuto infatti con una parte vitale del corpo, quale la testa, evento dalle conseguenze potenzial= mente molto gravi.
Per tali motivi la sanzione congrua appare quantificabile in due giornate di squalifica, ai sensi della sopra citata normativa
Motivazione:
Alessandro Re : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54.56 il giocatore Re Alessandro caricava da tergo un avversario, mandandolo a sbattere con il capo contro la balaustra. Il medico intervenuto non era in grado di formulare una diagnosi, ma precauzionalmente non consentiva al giocatore che aveva subito la carica di ripren= dere il gioco. Al giocatore in fallo veniva così comminata una penalità maggiore più una penalità di partita per cattiva condotta ai sensi della regola 123 II del Regolamento Uff. di gioco.
Ciò premesso, il comportamento falloso del Re Alessandro ha certamente messo in pericolo l’incolumità dell’av= versario, tant’è che il medico intervenuto ha ritenuto di non fargli proseguire l’incontro. A tale proposito va detto che non sempre le conseguenze lesive patite dall’avversario sono imputabili all’autore del fallo, ma nel caso di specie, trattandosi di carica “da tergo”, il Re Alessandro avrebbe dovuto prevedere, anche piuttosto agevolmen= te, che l ’avversario, colto di sorpresa, non sarebbe stato versosimilmente in grado di controllare l’ impatto contro la balaustra, avvenuto infatti con una parte vitale del corpo, quale la testa, evento dalle conseguenze potenzial= mente molto gravi.
Per tali motivi la sanzione congrua appare quantificabile in due giornate di squalifica, ai sensi della sopra citata normativa
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Milano Rossoblu.
Il Giudice Sportivo
Franco
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