Decisione n.GSP17039
Data: 2017-10-19
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 18/10/2017 relativo all'incontro (8761) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 14/10/2017 tra HC Eppan Appiano (150) e Hockey Pergine Sapiens (162).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 3 giornate inflitte al giocatore
Andrea Meneghini per Meneghini : dal rapporto arbitrale risulta che al minuto 23,27 il giocatore Meneghini Andrea, dopo essere stato sanzionato con una penalità minore per un fallo di “colpo di bastone”, protestava animatamente avverso detta decisione arbitrale, cosicché gli venivano ulteriormente inflitti 2 minuti di penalità per comportamento anti= sportivo.
A questo punto, persistendo nell’insubordinazione, si rivolgeva al capo arbitro, pronunciando le seguenti fra= si: “
figlio di puttana, testa di cazzo, sei una merda”.
Veniva così punito con una penalità maggiore di 10 minuti per cattiva condotta, ai sensi della regola n. 168, III paragrafo del Regol. Uff. di gioco.
Ciò premesso, non essendo in discussione il carattere ingiurioso degli epiteti pronunciati dal giocatore in que= stione, resta soltanto da quantificare la comminanda sanzione disciplinare.
Va preliminarmente considerato che la rilevata
reiterazione di termini così gravemente offensivi, appare violare contemporaneamente due distinte norme, ovvero, oltre a quella specifica di riferimento (art. 9.2.1 del Codice delle Penalità), che sanziona il comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara, anche il
principio fon= damentale dell’ ordinamento sportivo (art.1, n.2 del Regolamento di Giustizia) che, tra le varie condotte vietate, punisce anche la
violenza verbale, quando essa, come nel nostro caso, diviene espressione di slealtà sportiva.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene equa la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica.
Motivazione:
Andrea Meneghini : dal rapporto arbitrale risulta che al minuto 23,27 il giocatore Meneghini Andrea, dopo essere stato sanzionato con una penalità minore per un fallo di “colpo di bastone”, protestava animatamente avverso detta decisione arbitrale, cosicché gli venivano ulteriormente inflitti 2 minuti di penalità per comportamento anti= sportivo.
A questo punto, persistendo nell’insubordinazione, si rivolgeva al capo arbitro, pronunciando le seguenti fra= si: “
figlio di puttana, testa di cazzo, sei una merda”.
Veniva così punito con una penalità maggiore di 10 minuti per cattiva condotta, ai sensi della regola n. 168, III paragrafo del Regol. Uff. di gioco.
Ciò premesso, non essendo in discussione il carattere ingiurioso degli epiteti pronunciati dal giocatore in que= stione, resta soltanto da quantificare la comminanda sanzione disciplinare.
Va preliminarmente considerato che la rilevata
reiterazione di termini così gravemente offensivi, appare violare contemporaneamente due distinte norme, ovvero, oltre a quella specifica di riferimento (art. 9.2.1 del Codice delle Penalità), che sanziona il comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara, anche il
principio fon= damentale dell’ ordinamento sportivo (art.1, n.2 del Regolamento di Giustizia) che, tra le varie condotte vietate, punisce anche la
violenza verbale, quando essa, come nel nostro caso, diviene espressione di slealtà sportiva.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene equa la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Hockey Pergine Sapiens.
Il Giudice Sportivo
Franco
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