Newsletter Studio Legale Associato Martinelli-Rogolino del 3
Normativa
Il 6 aprile entrerà in vigore il decreto legislativo 04.03.2014, n. 39, che, in attuazione di una direttiva comunitaria, prevede alcune norme relative alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Tra queste va evidenziato l’art. 2 che, introducendo l’art. 25 bis nel d.p.r. 14.11.2002 n.313 prevede che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori deve preventivamente richiedere il certificato penale. La mancata richiesta è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Facendo riferimento la norma alle “attività volontarie” sono, pertanto, da ricomprendersi anche i soggetti del terzo settore (associazioni di promozione sociale, volontariato, culturali, onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche) che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all’art. 67 primo comma lett. m) del Tuir. Pertanto, tutti i centri sia gestiti in forma di impresa che di associazione dovranno formulare tale richiesta di certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni. Non sono previsti periodi transitori e, dunque, a partire da tale data potranno essere sanzionati con la multa indicata tutti i gestori che non abbiano effettuato tale richiesta.
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