Riforma del Lavoro Sportivo
Il 1° luglio sono entrate in vigore le norme della Riforma del Lavoro Sportivo previste dal D.L. 36/2021 e successive modifiche.
L’attuale testo del decreto potrebbe, però, subire modifiche a seguito del Decreto correttivo proposto dal Consiglio dei Ministri e attualmente sottoposto all’esame delle Commissioni Parlamentari.
Le eventuali modifiche, qualora approvate, entreranno in vigore entro il mese di luglio e sarà cura della FISG informare tempestivamente le ASD e SSD affiliate.
Le novità introdotte dal D.Lgs.36/21 da applicare a decorrere dal 1° luglio sono le seguenti:
LAVORATORI
L’Art. 25 comma 1, come modificato dal Decreto legislativo del 05/10/2022 n. 163 Art. 13, definisce “Lavoratore Sportivo” le seguenti figure:
- Atleta;
- Allenatore;
- Istruttore;
- Direttore Tecnico;
- Preparatore Atletico;
- Direttore di gara;
- Ogni tesserato che svolga verso corrispettivo una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti di FSN, DSA, EPS.
COMPENSI
Dal 1° luglio l’art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR è abrogato per la parte relativa allo sport dilettantistico.
Da tale data, pertanto, i compensi non potranno essere considerati redditi diversi, ma redditi da lavoro (subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa).
Sarà necessario, pertanto, stipulare appositi contratti con i collaboratori/lavoratori applicando le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla norma.
Nessun compenso dal 1° luglio potrà essere erogato come “COMPENSO SPORTIVO” ai sensi dell’art. 67, co.1, lett.m, del tuir.
FASCE COMPENSO:
Fino a 5.000 euro, lo sportivo dilettante potrà beneficiare dell’esenzione totale dagli obblighi contributivi e fiscali.
Per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro, sarà dovuto solo il pagamento dei contributi, non l’Irpef.
Qualora lo sportivo dilettante superi il limite di 15.000 euro , per la parte eccedente sarà dovuta sia l’Irpef che i contributi previdenziali.
Gli sportivi dilettanti potranno così continuare a fruire della detassazione completa dei compensi, non più entro il massimale di 10.000 euro annui, ma entro il maggior limite di 15.000 euro.
VOLONTARI
L’Art. 29 della Riforma norma la figura dei volontari, i quali possono, per le prestazioni sportive, ricevere solo rimborsi spese documentati relativi al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto (comma 2); devono inoltre essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi (comma 4).
DIPENDENTI PUBBLICI
Dal 1° luglio le autorizzazioni per svolgere incarichi remunerati, già concesse dalle Amministrazioni di Competenza, non sono più valide.
Per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Civili) è prevista una diversa procedura a seconda se la prestazione è svolta in forma volontaria o remunerata.
- In caso di prestazione svolta in modo volontario è necessaria la semplice comunicazione alla propria amministrazione da parte del collaboratore volontario.
- Qualora la prestazione sia remunerata, rientrerà nell’ambito del lavoro sportivo, in questo caso è richiesto il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Ai fini della stipula del contratto il presiedente dell’asd/ssd dovrà accertarsi che l’autorizzazione sia stata concessa.
PREMI
- Versati da Comitati organizzatori a Persone fisiche e ASD: ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Invariato per gli altri soggetti.
- Versati da FISG (non varia rispetto al precedente trattamento): ritenuta a titolo d’imposta o di acconto del 4%;
PRINCIPIO DI CASSA
Sia per i compensi sia per i premi vale il principio di cassa ai fini del relativo trattamento fiscale, ovvero la data effettiva del pagamento e non la data in cui è maturato il diritto a percepire il compenso o il premio.
MODULISTICA
La pregressa modulistica relativa alle Indennità/Compensi, Rimborsi spese e Premi presente sul sito federale e/o elaborata dai singoli Dipartimenti/Comitati regionali è superata e non è più utilizzabile.
In allegato i moduli in formato word che possono essere adattati con intestazione del soggetto erogatore.
Le indicazioni fornite saranno tempestivamente aggiornate dalla Federazione che sta monitorando l’iter legislativo.
Materiale a disposizione
- Testo Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo
- Circolare 3A/2023 e relativo allegato – “Conversione in legge del decreto Milleproroghe” – L’avvenuta approvazione ufficializza il rinvio, al prossimo 1° luglio, dell’entrata in vigore delle norme sugli aspetti costitutivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo. Per maggiori informazioni consultare la circolare e il relativo allegato.
- 1° Webinar FISG – 15 ottobre 2022: Video – Avv. Guido Martinelli dello studio Martinelli-Rogolino-Giancola
- 2° Webinar FISG – 25 marzo 2023: Video – Slide corso – Avv. Guido Martinelli dello studio Martinelli-Rogolino-Giancola
- Circolare 9A/2023 – “Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 – disposizioni integrative e correttive” – Il Consiglio dei Ministri, con comunicato stampa n. 37 del 31 Maggio 2023, ha approvato in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021 relativi la riforma dello Sport.
- Circolare 16A – Anticipazioni integrazioni riforma sport – Analisi delle principali novità introdotte ai Dd.Lgss. 36 e 39/2021 che hanno accolto le indicazioni formulate dalla conferenza Stato – Regioni e dal parere delle commissioni parlamentari competenti (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
- Circolare 17A – Tracciabilità compensi –
Materiale messo a disposizione dallo studio legale Martinelli – Rogolino – Giancola
- Bozza di statuto di associazione sportiva aggiornata ai principi del decreto n. 36/21
- Bozza di statuto di società sportiva a responsabilità limitata aggiornata ai nuovi principi del decreto n. 36/21 ivi compresa la parziale possibilità di distribuzione di utili. Si ricorda che questo potrebbe inibire la possibilità di godere dell’applicazione della legge n. 398/91 e dell’art. 148 co. 3 del Tuir
- Bozza di contratto (Versione ITA) (versione ENG) per atleti o tecnici di sport di squadra (es. hockey e curling) aggiornato al decreto e con inquadramento come collaboratori coordinati e continuativi
- Bozza di contratto (versione ITA) (versione ENG) per tecnico, da inquadrare come CO.CO.CO.
- Bozza di contratto (versione ITA) (versione ENG) per atleta di sport individuale, da inquadrare come CO.CO.CO.
- Autocertificazione 2023 per la definizione dell’ applicazione della fascia esente
Domande e Risposte sulla Riforma del Lavoro Sportivo – Avv. Guido Martinelli (Aggiornamento al 17.07.23)